Art. 47 
                       Modalita' del concorso 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli  aspiranti  in
possesso del requisiti necessari per  partecipare  al  concorso,  per
titoli ed esami,  ed  attribuisce  a  ciascun  concorrente  un  punto
complessivo espresso in ventesimi. 
  2. Il personale che supera gli esami di  concorso  e'  iscritto  in
graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media del
voti riportati negli esami stessi ed al punto  attribuito  ai  titoli
posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti  che  nelle  prove  di
esame riportano un punteggio di almeno 10 ventesimi.