Art. 47 Modalita' del concorso 1. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli aspiranti in possesso del requisiti necessari per partecipare al concorso, per titoli ed esami, ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. 2. Il personale che supera gli esami di concorso e' iscritto in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media del voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano un punteggio di almeno 10 ventesimi.