Art. 56.
                             (Donazioni)
   1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al
momento della donazione.
   2.  Il  donante  puo',  con dichiarazione espressa contestualmente
alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato
in cui egli risiede.
   3.  La  donazione  e' valida, quanto alla forma, se e' considerata
tale  dalla  legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato nel quale l'atto e' compiuto.