Art. 61.
Recupero spese
1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai
sensi della normativa vigente.
2. Si considerano servizi aggiuntivi:
a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34,
terzo comma;
b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di
cui all'art. 42;
c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;
d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51,
settimo comma, e 53, quinto comma;
e) i servizi di carattere generale, previsti dall'art. 4, comma
primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4.
3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui
all'art. 44, secondo comma, del presente regolamento, e' determinato
dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed
ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima
dell'inizio dell'uso, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge
14 gennaio 1993, n. 4.
4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per
la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere
versate secondo le modalita' stabilite dall'art. 4, quinto comma,
della legge 14 gennaio 1993, n. 4, dal regolamento di attuazione di
detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n.
171, dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.