Art. 52. 
(Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica  1924  (*)  -  Art.  2  legge  31
ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32  -  Art.  22
  legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 
                  10 legge 31 gennaio 1994, n. 97). 
                      Oggetto dell'imposizione 
  
  1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo
(1). Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di
produzione di energia elettrica od il soggetto  ad  esso  assimilato,
d'ora in avanti denominato "fabbricante". 
  2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica: 
    a) destinata ad  uso  di  illuminazione  di  aree  pubbliche,  di
autostrade, di aree  scoperte  nell'ambito  di  fiere,  di  aeroporti
ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per  la  sicurezza  del
traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello
Stato,  delle  province,  dei  comuni  o  di  enti  che  ad  essi  si
sostituiscono  in  virtu'  di  leggi,  regolamenti  speciali   o   di
convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali  ed  agli  ambienti
pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; 
    b)  consumata  nelle  sedi  delle  rappresentanze   diplomatiche,
qualora sussista la condizione di reciprocita'; 
    c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie
della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a."  e  di  quelle  date  in
concessione  e  consumata  nelle  officine  gestite  dalla   predetta
societa'; 
    d)  impiegata  per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  linee   di
trasporto urbano  ed  interurbano  gestite  direttamente  dagli  enti
locali  o  dalle  loro  aziende  autonome  o  dagli  stessi  date  in
concessione; 
    e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione,  in  esperienze
per  scopi  scientifici  o  didattici  eseguite  nelle  aule  e   nei
laboratori di pubblici istituti; 
    f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione,  esclusivamente
per  la  generazione  o  per  la  trasformazione  in  altra   energia
elettrica,  compresa  quella  utilizzata  per  forza  motrice   nelle
centrali elettriche per servizi ausiliari  strettamente  connessi  al
compimento del ciclo di generazione o di trasformazione  dell'energia
elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per
il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la  successiva
immissione nelle condotte forzate; 
    g) impiegata, in usi diversi dalla  illuminazione  nell'esercizio
delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche
e radiofoniche  nonche'  quella  utilizzata,  in  usi  diversi  dalla
illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per
il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi  e
trasmittenti; 
    h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che
ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti  speciali
e di convenzioni, per l'illuminazione degli  esterni  di  edifici  ed
altri monumenti cittadini di carattere civile e  religioso,  di  zone
archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di
zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse  turistico.
L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti  pertinenti  ai
monumenti, ville e zone sopraindicate; 
    i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; 
    l) prodotta nei territori montani da piccoli generatori  comunque
azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi  elettrogeni,  piccole
centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica
non superiore a 30 kW; 
    m) fornita ai comandi militari degli Stati membri,  ai  quartieri
generali  militari  internazionali  ed  agli  organismi   sussidiari,
installati in Italia in esecuzione del  trattato  Nord-Atlantico.  E'
altresi' esente l'energia  elettrica  prodotta  con  impianti  propri
dagli  enti  anzidetti  e  quella  di  cui  gli  enti  medesimi  sono
considerati fabbricanti; 
    n) impiegata negli opifici industriali come  riscaldamento  negli
usi indispensabili al  compimento  di  processi  industriali  veri  e
propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; 
    o) consumata  per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni  di
residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW,
fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per  i  consumi  superiori  ai
limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle
oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e  delle
relative addizionali secondo i  criteri  stabiliti  nel  capitolo  I,
punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del  Comitato
interministeriale dei prezzi. 
  3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: 
    a)  prodotta  con  impianti  azionati  da  fonti  rinnovabili  ed
assimilate ai sensi della normativa vigente in materia,  con  potenza
non superiore a 20 kW e sempreche'  non  cedano  l'energia  elettrica
prodotta alla rete pubblica; 
    b) impiegata negli aeromobili,  nelle  navi,  negli  autoveicoli,
purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli  accumulatori)
nonche' quella prodotta da gruppi  elettrogeni  mobili  in  dotazione
alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; 
    c)  prodotta  con  gruppi  elettrogeni  azionati  da  gas  metano
biologico; 
    d) prodotta da piccoli  impianti  generatori  comunque  azionati,
purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; 
    e)  prodotta  in  officine  elettriche   costituite   da   gruppi
elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva  non  superiore  a
200 kW. 
  4. L'amministrazione finanziaria ha facolta'  di  autorizzare,  nel
periodo  che  intercede  fra  l'impianto  e  l'attivazione   regolare
dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il
collaudo degli  apparecchi,  purche'  tali  esperimenti  abbiano  una
durata non superiore a tre giorni. 
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  (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo
unico  delle  disposizioni  di  carattere   legislativo   concernenti
l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le  modifiche  apportate  con
l'allegato  C  del  regio  decreto-legge  16  gennaio  1936,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giuno 1936,  n.  1334  e
con l'allegato H del decreto legislativo  luogotenenziale  26  aprile
1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art.  90
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
  (**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda  il  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. 
  (1) Per le aliquote vedasi allegato I. 
 
          Nota all'art. 52: 
              - Il testo del capitolo I, punto 2, della deliberazione 
            n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale 
            prezzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 
                    dicembre 1993, e' il seguente: 
                   "2. Per le forniture per usi domestici con potenza 
                  impegnata fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di 
          residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile 
          risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 
             1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW i 
             kilowattora cui applicare i prezzi relativi ai primi due 
          scaglioni di cui all'allegata tabella A-2. punto 1, lettera 
                   a), vengono progressivamente ridotti, fino al loro 
              esaurimento iniziando da quelli del primo scaglione, di 
             tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con 
                 conseguente addebito degli stessi al prezzo relativo 
                    all'ultimo scaglione di consumo. 
               Per gli stessi kWh per i quali si procede all'addebito 
            ai sensi del precedente capoverso verra' effettuato anche 
              il recupero della differenza tra le quote fisse mensili 
            previste nell'allegata tabella A-2. punto 1, lettera b) e 
            quelle di cui allo stesso punto, lettera a), addebitando, 
              sulle fatture anche d'acconto, l'importo corrispondente 
            all'applicazione di 33.25 L. kWh per le utenze fino a 1,5 
                    kW e di 66,50 L. kWh per quelle oltre 1,5 e  fino
          a 3 kW".