Art. 53. (Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica 1924 Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940) Denuncia di officina e licenza di esercizio 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita; b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. 3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comina 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. 4. La cessazione di attivita' di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui e' avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.