Art. 54
                       Definizione di officina
 (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)

  1.  L'officina  e'  costituita  dal  complesso  degli  apparati  di
produzione,    accumulazione,    trasformazione    e    distribuzione
dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando
gli  apparati  di  accumulazione, trasformazione e distribuzione sono
collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati
di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
  2.   Costituiscono   officine   distinte  le  diverse  stazioni  di
produzione  dell'energia  elettrica  che una stessa ditta esercita in
luoghi   distinti   anche  quando  queste  stazioni  siano  messe  in
comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
  3.  Le  officine  delle  ditte acquirenti di energia elettrica, per
farne  rivendita  o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei
conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di
distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.
  4.    Sono    da    considerare   come   officine,   agli   effetti
dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione
montati  su  veicoli,  ad  eccezione  di  quelli  utilizzati  per  la
produzione  di  energia  elettrica  non  soggetta  ad imposta, di cui
all'art. 52, comma 3, lettera b).
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  (*)  Il  riferimento  al  R.D.L.  n.  533/1932  riguarda  il  regio
decretolegge  19  maggio  1932,  n.  533,  convertito  dalla legge 22
dicembre 1932, n. 1859.