Art. 56. (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286) Versamento dell'imposta 1. L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. 2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione bimestrale versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre. 3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto bimestrali entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre solare, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente; il versamento a conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di marzo. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. 4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. 5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. 6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. 7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.