Art. 57.
             (Artt. 15 e 19 T.U. energia elettrica 1924)
                 Garanzie, privilegi e prescrizione

  1.  I  fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il
canone  annuo  in  unica  soluzione  devono  prestare cauzione per un
importo  pari  all'imposta dovuta per un bimestre. Tale importo viene
determinato  sulla  base dell'imposta versata nell'anno precedente e,
nel  caso  di  nuova  attivita', sulla base dell'imposta annua che si
presume   dovuta  in  relazione  ai  dati  tecnici  disponibili.  Per
l'esonero  dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le
disposizioni dell'art. 5, comma 3.
  2.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria per l'imposta ha
privilegio,  a  preferenza  di  ogni  altro, sulle somme dovute dagli
utenti per i consumi soggetti ad imposta.
  3.  Il  termine  di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di
cinque  anni  dalla  data  in  cui e' avvenuto il consumo. In caso di
comportamenti  omissivi  la  prescrizione  opera  dal  momento  della
scoperta del fatto illecito.
  4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene
constatata  la  violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui
diventa  definitivo  l'atto  che  conclude  il  procedimento penale o
amministrativo intrapreso per la violazione accertata.