Art. 57. (Artt. 15 e 19 T.U. energia elettrica 1924) Garanzie, privilegi e prescrizione 1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un bimestre. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attivita', sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta. 3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.