Art. 58.
            (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924)
                         Poteri e controlli

  1.  L'amministrazione  finanziaria  ha  facolta'  di prescrivere ai
fabbricanti  di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro
spese,  di  strumenti  di  misura  dai  quali  sia possibile rilevare
l'energia  elettrica  prodotta  ed  erogata. Ha, inoltre, facolta' di
applicare  suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro,
sia  nelle  officine  di  produzione  sia presso gli utenti. I guasti
verificatisi    nei    congegni,    applicati   o   fatti   applicare
dall'amministrazione   finanziaria,   devono   essere  immediatamente
denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
e  cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati
tali congegni.
  2.  I  funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria,  muniti della
speciale  tessera  di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7
gennaio  1929,  n.  4, hanno la facolta' di verificare e controllare,
sia  di  giorno  che  di notte, le centrali elettriche, le cabine, le
linee  e  le  reti,  nonche'  gli  impianti  fissi  ed i veicoli dove
l'energia  elettrica  viene  consumata.  Possono,  altresi', prendere
visione  di  tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine,
allo  scopo  riscontrare  l'andamento  della  produzione  ed  i  suoi
rapporti  con  il  consumo.  Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini
dell'imposta,  al  libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali
di  spettacoli  pubblici,  finche'  sono  aperti,  nonche'  al libero
percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea.
I  funzionari  predetti  possono  eseguire  verifiche  negli esercizi
pubblici  finche'  siano  aperti,  ed, in caso di fondati sospetti di
violazioni,  possono  precedere,  nella loro qualita' di ufficiali di
polizia  giudiziaria,  nell'ambito  delle  specifiche attribuzioni, a
visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
  3.  Le  ditte  esercenti  officine,  oltre  ad  avere  l'obbligo di
presentare  tutti  i  registri,  contratti  o documenti relativi alla
produzione,  distribuzione  e  vendita dell'energia elettrica, devono
prestare  gratuitamente  l'assistenza e l'aiuto del proprio personale
ai  funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che
questi  compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e
presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.
  4.  I  fabbricanti,  i  privati  consumatori  e  gli enti privati e
pubblici  hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale
addetto  al  servizio,  gli  originali  dei  documenti  e le bollette
relative  alla  vendita  ed al consumo dell'energia elettrica. Quando
nei  contratti  fra  gli  utenti  e  le ditte fornitrici dell'energia
elettrica,  queste  ultime  si  siano  riservate  il  diritto  di far
procedere  dai  loro  impiegati  a  verifiche  degli  impianti, avra'
facolta'   di   avvalersi   di   tale   diritto  anche  il  personale
dell'amministrazione   finanziaria   addetto   al  servizio,  per  le
opportune verifiche.
  5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza,
dall'art.  18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli
per l'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.
 
Nota all'art. 58:
             -  Per  il  riferimento all'art. 31 della legge n. 4 del
          1929, vedasi nota all'art. 18.