Art. 58. (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924) Poteri e controlli 1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere ai fabbricanti di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. 2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi', prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti, nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche' siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione. 4. I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche. 5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.
Nota all'art. 58: - Per il riferimento all'art. 31 della legge n. 4 del 1929, vedasi nota all'art. 18.