Art. 59
                              Sanzioni
                (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924
               Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)

  1.  Indipendentemente  dall'applicazione  delle pene previste per i
fatti costituenti reato, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa  o  che  si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a
lire  500  mila,  il  fabbricante o l'acquirente di energia elettrica
considerato fabbricante ai fini dell'imposizione che:
    a)  attiva  l'officina a scopo di produzione di energia elettrica
senza essere provvisto della licenza di esercizio;
    b)  manomette  o  lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni
applicati  o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonche'
i  contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i
casi di assoluta necessita';
    c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni
di cui all'art. 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare
le  registrazioni  di cui all'art. 55, comma 9, ovvero non presenta i
registri,  i  documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e
4;
    d)  non  presenta o presenta incomplete o infedeli le denuncie di
cui all'art. 53, commi 4 e 5;
    e)  nega  o  in  qualsiasi  modo ostacola l'immediato ingresso ai
funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle
officine  o  nei locali annessi, ovvero impedisce ad essi l'esercizio
delle attribuzioni previste dall'art. 58.
  2.  E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera
il  funzionamento  dei  congegni o manomette i suggelli applicati dai
funzionari  dell'amministrazione  finanziaria  o  dai fabbricanti per
misurazione,  per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia
ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
  3.  La  sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o
tenta  di  sottrarre,  in  qualsiasi  modo,  l'energia  elettrica  al
regolare accertamento dell'imposta.
  4.   Per   ogni  bolletta  rilasciata  agli  utenti,  portante  una
liquidazione  di  imposta  non  dovuta o in misura superiore a quella
effettivamente  dovuta,  si  applica  la  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  di  denaro  pari  al  doppio  dell'imposta
indebitamente  riscossa,  con  un  minimo  di  lire  24 mila per ogni
bolletta infedele.
  5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo
e  delle  relative  norme  di  applicazione,  si  applica la sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila
a lire 3 milioni.