Art. 54.
   L'introduzione  o il trasferimento nel territorio della Repubblica
italiana, per prove o scopi scientifici e  per  lavori  di  selezione
varietale,  di  seguito  denominate  "le  attivita'", degli organismi
nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre  voci,  di  cui
agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati
"il  materiale",  e'  subordinata  ad  una  specifica  autorizzazione
rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita
richiesta in cui devono essere specificati:
    il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
    il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso,
quello degli organismi nocivi;
    il tipo di materiale;
    la quantita' di materiale;
    il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
    la durata, la natura e gli obiettivi  delle  attivita'  previste,
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli
scopi scentifici o dei lavori di selezione varietale;
    l'indirizzo  e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di
quarantena e, se del caso, di esame;
    eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo  impianto,
secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
    il  metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale
al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
    il punto  previsto  di  entrata  nella  Comunita'  del  materiale
proveniente da paesi terzi.