Art. 54.
L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica
italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione
varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi
nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui
agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati
"il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione
rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita
richiesta in cui devono essere specificati:
il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso,
quello degli organismi nocivi;
il tipo di materiale;
la quantita' di materiale;
il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste,
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli
scopi scentifici o dei lavori di selezione varietale;
l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di
quarantena e, se del caso, di esame;
eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto,
secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale
al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
il punto previsto di entrata nella Comunita' del materiale
proveniente da paesi terzi.