Art. 54. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati: il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita'; il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi; il tipo di materiale; la quantita' di materiale; il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso; la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scentifici o dei lavori di selezione varietale; l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; il punto previsto di entrata nella Comunita' del materiale proveniente da paesi terzi.