Art. 55.
   Il   servizio   fitosanitario  centrale,  approvate  le  attivita'
indicate  all'articolo  precedente  conformemente   alle   condizioni
generali  di  cui  all'allegato  XV,  puo' revocare l'approvazione in
qualsiasi momento qualora si  accerti,  su  indicazione  dei  servizi
fitosanitari regionali, che detta conformita' e' venuta meno.
   Il  materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una
"lettera di autorizzazione", conforme al modello di cui  all'allegato
XVI.
   Qualora si tratti di materiale proveniente dalla Comunita', il cui
luogo  di  origine  si  trovi in un altro Stato membro, la lettera di
autorizzazione che scorta  il  materiale  deve  essere  ufficialmente
vistata  dallo  Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento
del materiale in condizioni di quarantena. Per i  vegetali,  prodotti
vegetali  e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il
materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle  piante
emesso  conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame
effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del  presente
decreto,  diverse  da  quelle  concernenti  l'organismo  nocivo o gli
organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita'  ai  sensi
del  primo  comma;  il  passaporto deve recare la dicitura "Materiale
trasferito a norma della direttiva 95/44/CE".
   Qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena
sia ubicato in un  altro  Stato  membro,  il  servizio  fitosanitario
regionale  competente  per  territorio autorizza l'uso del passaporto
delle piante esclusivamente in  base  alle  informazioni  concernenti
l'approvazione  di  cui al primo comma, trasmesse ufficialmente dallo
Stato membro cui compete l'approvazione delle  attivita',  sempreche'
sia  assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il
trasferimento del materiale.
   Qualora si tratti di materiale introdotto da un  paese  terzo,  il
servizio   fitosanitario   centrale,  accertato  che  la  lettera  di
autorizzazione sia stata  rilasciata  in  base  a  prove  documentali
adeguate  per  quanto  concerne  il  luogo  d'origine  del materiale,
trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario  regionale
competente.  Per  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altri prodotti
elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve  inoltre  essere
scortato,  ove  previsto,  da un certificato fitosanitario rilasciato
nel  paese  di  origine  emesso  conformemente  alle  condizioni  del
presente  decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o
gli organismi nocivi per cui sono state  approvate  le  attivita'  ai
sensi  del  primo  comma;  il  certificato  deve  recare,  alla  voce
"dichiarazione supplementare", la  dicitura  "Materiale  importato  a
norma  della  direttiva  95/44/CE"  e  deve specificare, se del caso,
l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.