Art. 56.
I servizi fitosanitari regionali devono in ogni caso provvedere
affinche' il materiale sia conservato in condizioni di quarantena
durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga
trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi
indicati nella domanda.
Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio
sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante l'intero
loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di
quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV,
procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad
essere svincolati dopo la quarantena,lo "svincolo ufficiale" deve
essere approvato dal servizio fitosanitario regionale. Prima dello
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonche' ad
esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella
Comunita' e non elencato nel presente decreto.
Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal
personale dei servizi fitosanitari regionali, conformemente alle
disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti
vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.
I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle
misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi,
secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti
i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati
a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di
quarantena, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, allo
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
Per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al
termine delle attivita' approvate, e per tutto il materiale
rivelatosi contaminato nel corso delle attivita', il servizio
fitosanitario regionale provvede affinche':
il materiale (nonche' gli organismi nocivi e l'eventuale
materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli
altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che possono essere
stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti
al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attivita'
vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto
dal servizio fitosanitario regionale;
La persona responsabile delle attivita' deve comunicare
immediatamente al servizio fitosanitario regionale competente per
territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di
organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di
qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per
la Comunita' dal servizio stesso e che sia stato individuato nel
corso delle attivita', nonche' qualsiasi caso di emissione
nell'ambiente degli organismi stessi.
I servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano prese
le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attivita'
in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I,
II e III dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di
quarantena devono essere comunicate al servizio fitosanitario
centrale.
Entro il 31 luglio di ogni anno, i servizi fitosanitari regionali
trasmettono al servizio fitosanitario centrale, per il precedente
periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative
ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle
misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato
XVII.