Art. 56.
   I  servizi  fitosanitari  regionali devono in ogni caso provvedere
affinche' il materiale sia conservato  in  condizioni  di  quarantena
durante  l'introduzione  o  il  trasferimento di cui trattasi e venga
trasportato direttamente e immediatamente  nel  luogo  o  nei  luoghi
indicati nella domanda.
   Il  servizio  fitosanitario  regionale  competente  per territorio
sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante  l'intero
loro  svolgimento,  siano  costantemente  rispettate le condizioni di
quarantena  e  le  condizioni  generali  fissate  nell'allegato   XV,
procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
   Per  i  vegetali,  prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad
essere svincolati dopo la  quarantena,lo  "svincolo  ufficiale"  deve
essere  approvato  dal  servizio fitosanitario regionale. Prima dello
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti  vegetali  e  altri  prodotti
devono  essere  stati  sottoposti  a  misure di quarantena nonche' ad
esame, e  devono  essere  risultati  esenti  da  qualsiasi  organismo
nocivo,  salvo  che trattasi di organismo notoriamente presente nella
Comunita' e non elencato nel presente decreto.
   Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal
personale dei  servizi  fitosanitari  regionali,  conformemente  alle
disposizioni  dell'allegato  XVII  concernenti i vegetali, i prodotti
vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.
   I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle
misure suddette  non  sono  risultati  esenti  da  organismi  nocivi,
secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti
i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati
a  contatto  o  che  possono  essere stati contaminati, devono essere
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o  a  misure  di
quarantena, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, allo
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
   Per  ogni  altro  materiale  (compresi  gli  organismi nocivi), al
termine  delle  attivita'  approvate,  e  per  tutto   il   materiale
rivelatosi   contaminato  nel  corso  delle  attivita',  il  servizio
fitosanitario regionale provvede affinche':
    il  materiale  (nonche'  gli  organismi  nocivi   e   l'eventuale
materiale  contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli
altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che  possono  essere
stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti
al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
    i  locali  e  gli  impianti  in  cui  si sono svolte le attivita'
vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel  modo  prescritto
dal servizio fitosanitario regionale;
   La   persona   responsabile   delle   attivita'   deve  comunicare
immediatamente al servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di
organismi  nocivi  elencati  nel  presente  decreto  e la presenza di
qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un  rischio  per
la  Comunita'  dal  servizio  stesso  e che sia stato individuato nel
corso   delle   attivita',   nonche'   qualsiasi  caso  di  emissione
nell'ambiente degli organismi stessi.
   I servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano  prese
le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attivita'
in  cui  si  utilizzano  vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A,  sezioni  I,
II  e  III  dell'allegato  XVII  del  presente  decreto. Le misure di
quarantena  devono  essere  comunicate  al   servizio   fitosanitario
centrale.
   Entro  il 31 luglio di ogni anno, i servizi fitosanitari regionali
trasmettono al servizio fitosanitario  centrale,  per  il  precedente
periodo  di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative
ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso  delle
misure  di  quarantena  e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato
XVII.