Art. 60 SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate 1. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano taluni dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, continuano a esercitarli e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9. 2. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non svolgano alcuno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, provvedono entro un anno ad eliminare dalla propria denominazione sociale le espressioni "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare" o simili, sempreche' nel frattempo non vengano autorizzate all'esercizio di servizi di investimento. 3. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono autorizzate a prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le medesime SIM devono essere in grado di soddisfare le condizioni richieste in via generale per prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c). 4. Le societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430. 5. Le banche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a prestare servizi d'investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Nota all'articolo 60: - Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991 e' il seguente: f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente o del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni. - Per il testo dell'articolo 3 della legge n. 1/1991 si veda la nota all'articolo 59.