Art. 60
         SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate

  1. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano  taluni  dei  servizi  previsti  dall'articolo  1,  comma 3,
continuano  a  esercitarli  e  vengono  iscritte di diritto nell'albo
previsto dall'articolo 9.
  2. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non  svolgano  alcuno  dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3,
provvedono  entro  un  anno  ad eliminare dalla propria denominazione
sociale le espressioni "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare"
o   simili,   sempreche'   nel   frattempo  non  vengano  autorizzate
all'esercizio di servizi di investimento.
  3. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  autorizzate all'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo
1,  comma  1,  lettera  f),  della  legge  2 gennaio 1991, n. 1, sono
autorizzate a prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3,
lettera   c)   e  vengono  iscritte  di  diritto  nell'albo  previsto
dall'articolo  9. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto le medesime SIM devono essere
in  grado  di  soddisfare le condizioni richieste in via generale per
prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).
  4.  Le  societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  iscritte  nella  sezione speciale dell'albo
previsto  dall'articolo  3  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono
introdurre   nella  denominazione  sociale  le  parole  "societa'  di
intermediazione  mobiliare"  entro  novanta giorni. Esse continuano a
prestare  il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche
mediante  intestazione  fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una
sezione  speciale  dell'albo  previsto  dall'articolo  9; non possono
essere  autorizzate  a  svolgere  servizi  di investimento diversi da
quello  di  gestione  di  portafogli  di  investimento a meno che non
cessino  di  operare  mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di
iscrizione  nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette
alle  norme  del  presente  decreto  e  non  si applicano la legge 23
novembre  1939,  n.  1966  e  il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233,
convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.
  5.  Le  banche  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  autorizzate a prestare servizi d'investimento restano
autorizzate a prestare i servizi medesimi.
 
          Nota all'articolo 60:
            - Il testo dell'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  della
          legge n.  1/1991 e' il seguente:
            f)   sollecitazione  del  pubblico  risparmio  effettuata
          mediante attivita' anche di carattere  promozionale  svolta
          in  luogo  diverso  da  quello  adibito  a  sede  legale  o
          amministrativa principale dell'emittente o  del  proponente
          l'investimento  o del soggetto che procede al collocamento,
          di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del  decreto-legge
          8  aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni  e
          integrazioni.
            -  Per  il testo dell'articolo 3 della legge n. 1/1991 si
          veda la nota all'articolo 59.