Art. 36
                     (Formazione professionale)
1.  Le  parti  individuano  nella formazione continua un fondamentale
strumento di aggiornamento e di crescita professionale del  personale
in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale
di nuova assunzione, al fine di promuovere l'innalzamento del livello
qualitativo dei servizi istituzionali.
2. Le amministrazioni, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e
sulla   base   delle   risorse  disponibili,  ai  fini  del  costante
miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e  di  qualita'
dei servizi istituzionali, organizzano al proprio interno o anche con
la  collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati
nel settore, corsi di formazione su materie specifiche o a  carattere
generale    organizzati   in   curricula   correlati   all'evoluzione
dell'organizzazione  del  lavoro,  con  il  conseguimento  di  titoli
certificati,  valorizzabili  ai  fini  della progressione di carriera
secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.
3. La  formazione  del  personale  di  nuova  assunzione  si  svolge,
mediante  corsi  teorico-pratici,  di  intensita' e durata rapportate
alle mansioni da svolgere, in base  a  specifici  programmi  definiti
dalle singole amministrazioni.
4.  L'aggiornamento  professionale  e'  obbligatorio  o facoltativo e
riguarda tutto il personale a tempo indeterminato.
5. L'aggiornamento  obbligatorio  stabilito  dall'amministrazione  e'
svolto in orario di lavoro e ha come oggetto:
a)  l'aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto normativo e
alle tecniche di ricerca e di utilizzo dei materiali didattici;
b) l'apprendimento di nuove tecnologie;
c)  l'utilizzo  ottimale  delle  risorse   umane,   organizzative   e
tecnologiche secondo i programmi delle amministrazioni.
6.  Nei  programmi  di  formazione  e  aggiornamento va dato adeguato
risalto agli aspetti che riguardano l'organizzazione del  lavoro,  le
tecniche  di  programmazione e la gestione delle risorse con riguardo
alle innovazioni tecnologiche e organizzative.
7.  L'aggiornamento  facoltativo  comprende  documentate  iniziative,
selezionate  dal  personale  interessato, effettuate   di norma al di
fuori dell'orario di lavoro e, ove autorizzate  dall'amministrazione,
anche   in  orario  di  lavoro.  Il  concorso  alle  spese  da  parte
dell'amministrazione  e',  in  tale  caso,  strettamente  subordinato
all'effettiva   connessione   delle  iniziative  con  l'attivita'  di
servizio.
8.  In attuazione dell'accordo decentrato di cui all'art. 5, comma 3,
lettera  g),  il  dirigente  responsabile  accoglie  le  domande   di
aggiornamento  tenendo  conto delle priorita' connesse agli obiettivi
assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e
culturali dei lavoratori fornendo  comunque  a  tutti,  a  rotazione,
l'opportunita'  di  partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel
rispetto di quanto previsto  dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
9.  Il  personale  puo'  concorrere  nell'attivita'  di   formazione,
collaborando:
a)   nei   corsi  di  aggiornamento  professionale  obbligatorio  del
personale organizzati dalle amministrazioni;
b) nella formazione di base e riqualificazione del personale.
10. Le attivita' di cui  al  comma  9  sono  riservate  di  norma  al
personale  delle  strutture  presso  le quali si svolge la formazione
stessa,   con   l'eventuale   integrazione   di   docenti    esterni.
L'individuazione  del predetto personale avviene secondo le modalita'
previste dagli ordinamenti delle  amministrazioni,  privilegiando  la
competenza specifica nelle materie di insegnamento.
11.  L'attivita'  di formazione, se svolta fuori orario di lavoro, e'
remunerata in via forfettaria sulle risorse di cui al comma 2, con un
compenso orario di L. 50.000 lorde. Se l'attivita'  in  questione  e'
svolta  durante  l'orario  di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20%. La misura dei compensi puo'  essere  modificata
dalle  amministrazioni  in  relazione  a  specifiche  connotazioni di
complessita' dei corsi, fino a un  massimo  di  120.000  lire  orarie
lorde.