Art. 37 (Trasferimenti del personale) 1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del 1993, le universita' e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco dei posti vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicita'. 2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso dell'amministrazione di destinazione al trasferimento deve dare all'amministrazione di appartenenza un preavviso pari a quello previsto dall'art. 30, comma 2, salva autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini piu' brevi. 3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'amministrazione di destinazione e al dipendente e' garantita la posizione retributiva maturata nell'amministrazione di provenienza e la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.