Art. 37
                    (Trasferimenti del personale)
1.  Al  fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale
ai sensi dell'art. 6,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  le
universita'  e  gli  osservatori  comunicano  entro  il 31 gennaio di
ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco  dei
posti  vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza
del personale con idonei mezzi di pubblicita'.
2. Il dipendente che ha ottenuto  l'assenso  dell'amministrazione  di
destinazione   al  trasferimento  deve  dare  all'amministrazione  di
appartenenza un preavviso pari a quello previsto dall'art. 30,  comma
2,  salva  autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini
piu' brevi.
3.  Il  rapporto  di   lavoro   prosegue   senza   interruzioni   con
l'amministrazione  di  destinazione  e  al dipendente e' garantita la
posizione retributiva maturata nell'amministrazione di provenienza  e
la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.