ART. 69
                          SERVIZI AZIENDALI
1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alle  modalita'  di
svolgimento  nonche'  alla dislocazione territoriale delle attivita',
l'Ente e' tenuto ad assicurare i  seguenti  servizi  aziendali  fatto
salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.4 del presente contratto:
 - mensa;
 - trasporto sul luogo di lavoro;
 - asili nido.
2.  Il  servizio  di mensa e' assicurato per tutti i Centri in cui e'
fissato un orario continuativo di  lavoro  di  tipo  industriale.  E'
confermata l'attuale incidenza del contributo a carico dei dipendenti
nella  misura del 10% del costo del pasto calcolato convenzionalmente
come valore medio dei costi dei pasti dei contratti  di  appalto  dei
vari  Centri.  Tale  valore e' determinato con arrotondamento alle 50
lire e aggiornato annualmente.
3. Per i Centri dell'Ente viene messo a disposizione del personale un
servizio pullman per il trasporto. Al fine di realizzare economie  di
gestione  l'Ente  potra'  adottare,  in  casi particolari legati alla
dimensione e alla logistica dei  Centri,  modalita'  sostitutive  del
suddetto   servizio  previa  valutazione  conclusiva  con  le  OO.SS.
firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza  di  procedure  e
criteri con il dettato contrattuale.
4.  Nei  Centri  e  nelle Sedi, in relazione all'orario di lavoro del
personale e alla dislocazione territoriale, sono messi a disposizione
servizi di asili nido.