ART. 70
           ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, ASSISTENZIALI
1. L'ENEA favorira' lo sviluppo, secondo  specifici  accordi  con  le
OO.SS.,  delle  seguenti  attivita' e benefici a favore del personale
dipendente e/o dei propri familiari:
a) attivita' ricreative turistiche sportive;
b) attivita'    culturali  ( biblioteche, cineforum,  teatro,  visite
guidate, conferenze e lezioni, attivita' artistiche);
c)  colonie  marine e montane per i figli (o equiparati ai figli agli
effetti degli assegni familiari)  dei  dipendenti,  nonche'  per  gli
orfani dei dipendenti deceduti per cause di servizio;
d)  borse    di studio riservate ai figli (o equiparati ai figli agli
effetti degli assegni familiari) dei dipendenti, nonche' agli  orfani
dei dipendenti deceduti per cause di servizio;
e) sussidi e prestiti.
2.  Permane  l'efficacia  delle  regolamentazioni in materia adottate
dall'Ente a seguito dell'entrata in vigore dell'art.  9  della  legge
537/1993.
 In particolare le Parti si danno atto che la Commissione di Ente per
i  Benefici  Assistenziali di cui alla delibera del C.d.A.  dell'Ente
del 15.02.1996 ha funzioni di proposta verso gli  organi  decisionali
dell'Ente investiti delle singole determinazioni.
3. Lo stanziamento annuale destinato alle attivita' di cui al comma 1
e'  stabilito  in un importo pari all'1% delle spese per il personale
iscritto nel bilancio di previsione.