Art. 26 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali 1. Ciascuna Amministrazione definisce ai sensi degli artt. 6 e 24 del d. lgs. n. 29 del 1993 le posizioni organizzative di livello dirigenziale e la relativa graduazione delle funzioni e delle responsabilita', ed attribuisce ad ogni dirigente un incarico di funzione tra quelli indicati al successivo art. 42. In ogni amministrazione, i dirigenti destinatari del presente CCNL sono preposti a tutte le posizioni organizzative di funzione dirigenziale individuate nell' amministrazione medesima. 2. Ciascuna Amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalita' per l'affidamento, l' avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell' art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da esame, ai sensi dell' art. 5 del presente CCNL. L' atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell' amministrazione. 3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, una volta definite le posizioni organizzative ai sensi del 1 comma, le Amministrazioni tengono conto della professionalita' e dell'esperienza gia' acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi. 4. L' incarico, di norma, e' a tempo determinato. In caso di incarico a tempo indeterminato, va comunque applicato, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi di cui all' art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993. In caso di incarico a tempo determinato, la durata dell'incarico, fatte salve le specificita' da indicare nell'atto di affidamento, non puo' essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati; l'incarico a tempo determinato puo', di norma, essere rinnovato. 5. All' inizio di ogni anno ciascuna amministrazione provvede a rendere pubbliche le posizioni organizzative che prevede si renderanno disponibili nell' anno stesso, a seguito di pensionamenti o di scadenza di incarichi a tempo determinato. 6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto n. 29 del 1993. 7. L' attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e modalita' stabiliti come previsto dal comma 2 e dal successivo art. 27, comma 4, fatta salva l'applicazione della legge n. 241 del 1990. 8. Per i dirigenti della Cassa Depositi e Prestiti le disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere applicate nel rispetto del particolare ordinamento dell'Azienda previsto dalla legge 13 maggio 1983, n. 197 e successive integrazioni e modificazioni