Art. 26
         Affidamento  e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Ciascuna Amministrazione definisce ai sensi degli artt. 6 e 24 del
d. lgs. n.   29  del  1993  le  posizioni  organizzative  di  livello
dirigenziale  e  la  relativa  graduazione  delle  funzioni  e  delle
responsabilita', ed attribuisce ad  ogni  dirigente  un  incarico  di
funzione  tra  quelli  indicati  al  successivo    art.  42.  In ogni
amministrazione, i  dirigenti  destinatari  del  presente  CCNL  sono
preposti  a tutte le posizioni organizzative di funzione dirigenziale
individuate nell' amministrazione medesima.
2. Ciascuna Amministrazione formula in via preventiva i criteri e  le
modalita'  per  l'affidamento,  l'  avvicendamento  e la revoca degli
incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi e  delle  procedure
stabiliti  nell' art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali
criteri, prima  della  definitiva  determinazione,  sono  oggetto  di
informazione alle rappresentanze  sindacali di cui agli artt. 9 e 11,
seguita,  su  richiesta, da esame, ai sensi dell' art. 5 del presente
CCNL.  L' atto di determinazione dei criteri viene  reso  pubblico  a
cura dell' amministrazione.
3.  Nella  fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione
del presente contratto, una volta definite le posizioni organizzative
ai  sensi  del  1  comma,  le  Amministrazioni  tengono  conto  della
professionalita'  e  dell'esperienza  gia'  acquisita,  rispetto agli
incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in  relazione  alle
posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. L' incarico, di norma, e' a tempo determinato. In caso di incarico
a  tempo  indeterminato, va comunque applicato, di norma, il criterio
della rotazione degli incarichi di cui all' art. 19 del d.lgs. n.  29
del  1993.  In  caso  di  incarico  a  tempo  determinato,  la durata
dell'incarico, fatte salve le specificita' da indicare  nell'atto  di
affidamento,  non  puo'  essere  inferiore al periodo previsto per la
periodica valutazione dei risultati; l'incarico a  tempo  determinato
puo', di norma, essere rinnovato.
5.  All'  inizio  di  ogni  anno  ciascuna amministrazione provvede a
rendere  pubbliche    le  posizioni  organizzative  che  prevede   si
renderanno  disponibili nell' anno stesso, a seguito di pensionamenti
o di scadenza di incarichi a tempo determinato.
6.  La  revoca  anticipata  rispetto alla scadenza dell'incarico puo'
avere luogo solo per   motivate ragioni  organizzative  e  gestionali
oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione
o  della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20
del decreto n. 29 del 1993.
7. L' attribuzione, la modifica e la revoca   degli   incarichi  sono
disposte  con  atti  scritti  e motivati, in attuazione dei criteri e
modalita' stabiliti come previsto dal comma 2 e dal  successivo  art.
27, comma 4, fatta salva l'applicazione della legge n. 241 del 1990.
8.  Per  i dirigenti della Cassa Depositi e Prestiti le  disposizioni
di cui al presente articolo dovranno essere   applicate nel  rispetto
del  particolare  ordinamento  dell'Azienda  previsto  dalla legge 13
maggio 1983, n. 197 e successive integrazioni e modificazioni