Art. 27 Valutazione dei dirigenti 1. Le amministrazioni, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 29/1993, definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell' attivita' dei singoli uffici dirigenziali anche attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno. 2. Le amministrazioni determinano in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro, ai sensi dell'art. 5. L' atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell' amministrazione. 3. Nel valutare l'operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi. 4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, gli organi di cui al comma 1 acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato, il quale puo' essere assistito e/o rappresentato da un esponente dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. 5. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il dirigente conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa. 6. L' inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, accertati con le procedure di cui all' art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, possono determinare, in ragione del grado di scostamento rispetto alle direttive ed ai risultati da raggiungere: a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di rilievo organizzativo, livello di responsabilita' e valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno. La medesima procedura di contraddittorio viene attivata nei procedimenti per i casi di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale, anche se dovuta a ragioni organizzative e gestionali, di cui all' art. 26, comma 6. 7. In caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata si applica l' art. 31, comma 5, del presente CCNL. 8. Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma 6, lettera b), il posto corrispondente, ai sensi dell' art. 20 comma 9, del d.lgs. n. 29 del 1993, non potra' essere ricoperto con l'assunzione di altro dirigente.