Art. 27
                      Valutazione dei dirigenti
1. Le amministrazioni, a norma dell'art. 20 del  d.lgs.  n.  29/1993,
definiscono  sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati  dell'
attivita' dei singoli uffici dirigenziali anche attraverso  i  nuclei
di valutazione o organi di controllo interno.
2.  Le  amministrazioni  determinano  in  via preventiva e generale i
criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali  criteri,  prima
della  definitiva  determinazione,  sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui  agli  artt.  9  e  11,  seguita,  su
richiesta,  da  un  incontro,  ai  sensi  dell'art.    5.  L' atto di
determinazione  dei  criteri  viene  reso  pubblico  a   cura   dell'
amministrazione.
3.  Nel  valutare l'operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno
tener conto in modo esplicito della  correlazione  tra  le  direttive
impartite,   gli   obiettivi   da  perseguire  e  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a    disposizione  dei
dirigenti medesimi.
4.   Prima  di  procedere  alla  definitiva  formalizzazione  di  una
valutazione non positiva, gli organi di cui al comma  1  acquisiscono
in  contraddittorio  le deduzioni del dirigente interessato, il quale
puo'  essere     assistito  e/o   rappresentato   da   un   esponente
dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce
mandato o da un legale di sua  fiducia.
5.  L'esito  della  valutazione  periodica e' riportato nel fascicolo
personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai
fini delle decisioni di affidamento  degli  ulteriori  incarichi.  Il
dirigente conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni
anche rispetto ad una valutazione non negativa.
6.  L'  inosservanza  delle  direttive  e  i risultati negativi della
gestione finanziaria, tecnica ed  amministrativa,  accertati  con  le
procedure  di  cui  all'  art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, possono
determinare, in  ragione  del  grado  di  scostamento  rispetto  alle
direttive ed ai risultati da raggiungere:
 a)   l'affidamento   di   un   incarico   dirigenziale   di  rilievo
organizzativo,  livello  di    responsabilita'  e  valore   economico
inferiore;
 b)  la  perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in
disponibilita' per la durata massima di un anno.
  La  medesima  procedura  di  contraddittorio  viene  attivata   nei
procedimenti   per   i   casi   di  revoca  anticipata  dell'incarico
dirigenziale, anche se  dovuta a ragioni organizzative e  gestionali,
di cui all' art. 26, comma 6.
7. In caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e
reiterata si applica l' art. 31, comma 5, del presente CCNL.
8.  Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma 6,
lettera b), il posto corrispondente, ai sensi dell' art. 20 comma  9,
del   d.lgs.  n.  29  del  1993,  non  potra'  essere  ricoperto  con
l'assunzione di altro dirigente.