Art. 28
                        Accordi di mobilita'
1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29  del  1993,
tra  le  amministrazioni  del  comparto e le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, possono essere  stipulati  accordi  per
disciplinare    la    mobilita'   dei   dirigenti   tra   le   stesse
amministrazioni.
2.   Gli accordi di mobilita' di  cui  al  comma  1,  possono  essere
stipulati:
 -   per  prevenire  la  dichiarazione  di  eccedenza,  favorendo  la
mobilita' volontaria;
 - dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti
di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'.
3. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui  ai  commi
precedenti,  la parte interessata invia alle altre  richiesta scritta
con lettera raccomandata ; il primo incontro avviene entro  30 giorni
dalla  richiesta.    A  decorrere  dalla  data  della  richiesta,   i
procedimenti  di  mobilita'  di  ufficio o di messa in disponibilita'
eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti  di  propri
dirigenti  sono sospesi   per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo  tale  termine,
sino  all'adozione  definitiva  dei  provvedimenti  di  mobilita'  di
ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'amministrazione.
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui  all'
art. 1, la delegazione di parte pubblica e' composta dai titolari del
potere  di  rappresentanza  di  ciascuna delle amministrazioni che vi
aderiscono  nonche'  da  dirigenti  in  rappresentanza  degli  uffici
interessati.   La   delegazione   di   parte  sindacale  di  ciascuna
amministrazione   e'   composta   dalle   rappresentanze    sindacali
individuate dall' art. 9.
5. Gli accordi di mobilita', stipulati ai sensi dei commi precedenti,
ed  il  conseguente  bando devono   contenere le seguenti indicazioni
minime:
a) le amministrazioni   riceventi ed i  posti  messi  a  disposizione
dalle medesime;
b)   le   amministrazioni   cedenti   ed   il  numero  dei  dirigenti
eventualmente  interessati  alla  mobilita'   in   previsione   della
dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero;
c)  i  requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e
le  eventuali  tipologie  di  laurea,  richiesti  al  dirigente   per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
e)  le forme di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando.  In ogni
caso copia dell'accordo di mobilita' e del bando deve essere  affissa
nelle  Amministrazioni  cedenti  ed  in  quelle  riceventi,  in luogo
accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere
di rappresentanza di ciascuna  amministrazione  interessata  e  dalle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  4 e sono sottoposti al
controllo preventivo dei competenti organi  ai  sensi  dell'art.  51,
comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7.  La  mobilita'  diviene  efficace  nei  confronti  dei dirigenti a
seguito    della    loro    adesione    scritta,    da     comunicare
all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione entro
quindici  giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5,
lett. e),   unitamente  al  proprio  curriculum  professionale  e  di
servizio.
8.  Il  dirigente,  purche'  in  possesso dei requisiti richiesti, e'
trasferito entro il quindicesimo    giorno  successivo  a  quello  di
ricezione  della dichiarazione   di adesione. Qualora concorrano piu'
domande, l'amministrazione di destinazione opera  le  proprie  scelte
motivate  sulla base di una valutazione positiva e comparata del cur-
riculum professionale e di servizio presentato da  ciascun  candidato
in relazione al posto da ricoprire.
9.   Il   rapporto   di  lavoro  continua,  senza  interruzioni,  con
l'amministrazione di destinazione e al dirigente  sono  garantite  la
continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la
posizione retributiva maturata  in  base  alle  vigenti  disposizioni
nell' Amministrazione di appartenenza, se piu' favorevole.
10.  Le  amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilita'
possono avvalersi  dell'attivita'  di  rappresentanza  ed  assistenza
dell'  A.RA.N., ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del
1993.
11. Ai sensi della legge n. 521 del 1988,  non puo'  essere assegnato
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi  di
mobilita'  di  cui  al  presente  articolo,  personale  con qualifica
dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.