Art. 28 Accordi di mobilita' 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilita' dei dirigenti tra le stesse amministrazioni. 2. Gli accordi di mobilita' di cui al comma 1, possono essere stipulati: - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilita' volontaria; - dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'. 3. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata ; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'amministrazione. 4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui all' art. 1, la delegazione di parte pubblica e' composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonche' da dirigenti in rappresentanza degli uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione e' composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall' art. 9. 5. Gli accordi di mobilita', stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilita' in previsione della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero; c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilita'; e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando. In ogni caso copia dell'accordo di mobilita' e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993. 7. La mobilita' diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito della loro adesione scritta, da comunicare all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio. 8. Il dirigente, purche' in possesso dei requisiti richiesti, e' trasferito entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della dichiarazione di adesione. Qualora concorrano piu' domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del cur- riculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni nell' Amministrazione di appartenenza, se piu' favorevole. 10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilita' possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993. 11. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non puo' essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi di mobilita' di cui al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.