Art. 34
(Omessa o infedele notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un
anno.