Art. 35
(Trattamento illecito di dati personali)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui
all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione e' da uno a tre anni.