Art. 37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.