Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Nota all'art. 39:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al
sistema penale" e nel capo I reca alcuni principi generali
in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.