Art. 72. Norma transitoria 1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (a), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (b), e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto. 2. (( Comma abrogato. (c) )) 3. (( Comma abrogato. (c) )) 4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (d), fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso. (a) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.". Per il testo del relativo art. 2, comma 1, si veda nota (d) all'art. 1. (b) La legge 29 marzo 1983, n. 93, e' la: "Legge quadro sul pubblico impiego.". (c) Commi abrogati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi abrogati: "2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non si applica". 3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente". (d) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, reca: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168."