Art. 73.
                            Norma finale
 1.  Restano  salve  per  la  regione  Valle d'Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul  bilinguismo.
Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina  vigente
sul  bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale di posti nel pubblico
impiego.
 2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano  ferme
le  norme  che  disciplinano,  per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono  richieste
l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o albi professionali. Il
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (a),  puo'  iscriversi,  se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  52,  comma  2,
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (b), riguardanti i Segretari
comunali e provinciali, e alla legge  7  marzo  1986,  n.  65  (c)  -
esclusi  gli  articoli  10  e  13  -  sull'ordinamento  della Polizia
municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7  marzo
1986,  n.  65,  nonche'  per  i  Segretari  comunali e provinciali il
trattamento economico e' definito nei contratti  collettivi  previsti
dal presente decreto.
 4.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli  enti locali e'
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
 5. Le aziende e gli enti di cui alle  leggi  26  dicembre  1936,  n.
2174 (d), e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984,
n.  312  (e), 30 maggio 1988, n.186 (( (f), )) 11 luglio 1988, n. 266
(g), 31 gennaio 1992, n. 138 (( (h), legge 30 dicembre 1986,  n.  936
(i), )) provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di
cui  al  titolo  I.  I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed  individuali
in   base   alle   disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65,  comma  3.  Le  predette
aziende  o  enti  sono  rappresentati  dall'  A.R.A.N.  ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo  e  le  altre  competenze  inerenti   alla   contrattazione
collettiva  sono  esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime  tramite
il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, ai sensi dell'articolo 46,
comma 2. La certificazione  dei  costi  contrattuali  al  fine  della
verifica  della  compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell' articolo 51.
 6.  Con  uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (l), entro  sei  mesi
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono emanate
norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2  della
legge  23 ottobre 1992, n. 421 (m), relative all'organizzazione ed al
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi  regionali,  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato.
 6-bis.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384  (n),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  14  novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le
medesime, salvo quelle di cui al  comma  7,  non  si  riferiscono  al
personale  di  cui  al  decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331 (o).
  (a)  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  reca:
"Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992,  n.  421.".  Si  riporta  il  testo  del
relativo art. 6, comma 5:
  "5.  Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatria di ruolo, in servizio  alla
data   del   31   ottobre   1992,   dell'area  tecnico-scientifica  e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali.
  In tal senso e' modificato  il  contenuto  delle  attribuzioni  dei
profili  del  collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario
in possesso del diploma di laurea  in  medicina  e  chirurgia  ed  in
odontoiatria.    E'  fatto  divieto  alle universita' di assumere nei
profili  indicati  i  laureati  in  medicina  e   chirurgia   ed   in
odontoiatria".
  (b)  La  legge  8  giugno  1990,  n.  142, reca: "Ordinamento delle
autonomie locali.". Si trascrive il testo dell'art. 52, comma 2:
  "2.  La  legge  regola  l'istituzione  dell'albo  e   i   requisiti
professionali  per  la iscrizione, la classificazione degli enti e il
trattamento  economico,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita',  i
trasferimenti  ed  i  provvedimenti  disciplinari,  le  modalita', di
accesso e progressione in carriera, nonche'  l'organismo  collegiale,
territorialmente  articolato,  presieduto dal Ministro dell'interno o
da un suo delegato  e  composto  pariteticamente  dai  rappresentanti
degli  enti  locali,  del  Ministero  dell'interno  e  dei segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare  funzioni  di
indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali".
  (c)   La   legge  7  marzo  1986,  n.  65,  e'  la:  "Legge  quadro
sull'ordinamento della polizia municipale.".
  (d)  La  legge  26  dicembre  1936,  n.  2174,  reca:  "Esposizione
universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941.".
  (e) La legge 13 luglio 1984, n. 312, reca: "Interventi straordinari
integrativi  in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate.".
  (f)  La  legge  30  maggio  1988,  n.   186,   reca:   "Istituzione
dell'agenzia spaziale italiana.".
  (g)  La legge 11 luglio 1988, n. 266, reca: "Disciplina dello stato
giuridico e del trattamento  economico  di  attivita'  del  personale
dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
italiana   delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura, del comitato nazionale per  la  ricerca  e  lo  sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) dell'azienda
autonoma  di  assistenza al volo per il traffico aereo generale e del
registro aeronautico italiano (RAI).".
  (h) La legge 31 gennaio 1992, n. 138, reca:  "Disposizioni  urgenti
per  assicurare  la  funzionalita'  del  comitato  olimpico nazionale
(CONI).".
  (i) Comma modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 80, che ha introdotto le parole: "legge 30 dicembre 1986, n.
936,",  recante:  "Norme  sul Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.".
  (l)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art. 6.
  (m) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo  per
la  razionalizzazione  e  la revisione delle discipline in materia di
sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
territoriale.".    Per il testo del relativo art. 2, si veda nota (d)
all'art. 1.
  (n) Il decreto legge 19  settembre  1992,  n.  384,  reca:  "Misure
urgenti  in materia di previdenza, di sanita', e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali." Si trascrive  il  testo  del  relativo
art. 7:
  "Art.  7. (Misure in materia di pubblico impiego). - 1. Resta ferma
sino al 31 dicembre 1993 la vigente  disciplina  emanata  sulla  base
degli  accordi  di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
successive modificazioni e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno
effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario
dei  predetti  accordi  e'  corrisposta  una  somma forfettaria di L.
20.000 mensili per  tredici  mensilita'.  Al  personale  disciplinato
dalle  leggi  1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio
1988, n.  266, 30 maggio 1988, n. 186, 4  giugno  1985,  n.  281,  15
dicembre  1990,  n.  395,  10  ottobre  1990, n. 287, ed al personale
comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a  quello
degli  enti,  delle  aziende  o  societa'  produttrici  di servizi di
pubblica utilita', si applicano le disposizioni di  cui  al  presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
  2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi
 per  il personale dirigente dello Stato e personale ad esso comunque
collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5,  della  legge  6  marzo
1992,  n.  216,  nonche'  quelli  previsti  per  il  personale di cui
l'articolo 8, comma 3, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  dal
medesimo articolo 8.
  3.  Per  l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia  di  automatismi
stipendiali,  sia  dell'attribuzione  di  trattamenti  economici, per
progressione automatica  di  carriera,  corrispondenti  a  quelli  di
funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
  4.  Per l'anno 1993 le somme relative al fondi di incentivazione ed
al fondi per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  comunque
denominati,  previsti  dai  singoli  accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti  di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
  5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi,  per  disposizioni  di  legge  o  atto
amministrativo  previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota indennita' integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio
1959 n.   324,  e  successive  modificazioni,  o  dell'indennita'  di
contingenza  prevista  per il settore; privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita,  sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
  6.  Le  indennita'  di  missione  e di trasferimento, le indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e  quelle  aventi  natura  di
rimborso  spese,  potranno  subire  variazioni  nei  limiti del tasso
programmato  di  inflazione  e  con  le  modalita'   previste   dalle
disposizioni in vigore.
  7.  L'art.  2, comma 4, del D.L 11 luglio 1992. n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992. n.  359,  va  interpretato
nel   senso  che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto-legge non  possono  essere  piu'  adottati  provvedimenti  di
allineamento  stipendiale,  ancorche' aventi effetti anteriori all'11
luglio 1992.
  8.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  provveduto   alla
ridefinizione  delle  piante  organiche  possono  indire  concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 28 della L. 23 luglio 1991. n. 223. In ogni caso per  l'anno
1993,   i   trasferimenti   e   le   assunzioni  di  personale  nelle
amministrazioni pubbliche. con esclusione  di  quelle  consentite  da
specifiche  norme  legislative,  avvengono secondo le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre  1991,  n  .412.
Tale  disciplina  si  applica  anche  agli  enti  di  cui  al comma 2
dell'art. 1. della  L.  29  dicembre  1988,  n.  554.  I  riferimenti
temporali  gia'  prorogati  dall'articolo  5,  comma  2,  della L. 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
  9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate  le  funzioni  di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita'  di  diagnosi  o  cura  e cessa dalla responsabilita' della
divisione o servizio di cui  e'  titolare  per  l'intero  periodo  di
svolgimento  delle  funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di  competenze  specifiche  oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari".
  (o)  Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331,
reca:  "Costituzione  dell'Ufficio  italiano  cambi  e  passaggio   a
quest'ultimo  delle  funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con
l'estero".