Art. 74. Norme abrogate 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93; legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale" e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254; articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto; articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67; i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a). (( 2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (b) e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 (c), il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 (d), nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto. (e) )) 3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto (f). (a) Si riporta di seguito il testo delle disposizioni abrogate: Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego): "Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti: 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi; 4) i criteri per la forrmazione professionale e l'addestramento; 5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali; 7) la responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione". "Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge". "Art. 4 (Principi di omogenizzazione). - Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogenizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa". "Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. Eventuali variazioni del numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenici o affini". "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri: Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmetere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione, in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo". "Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15". "Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del biIancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPl) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNICEM). Al Consiglio del Ministro spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15. Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locili emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma". "Art. 9 (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. E' abrogata ogni contraria disposizione". "Art. 10 (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. Al Consiglio dei Ministri, spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6, in relazione al successivo art. 15. Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti". "Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego). - Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinari tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti dlela prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque competenti oneri aggiuntivi. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi: a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento; b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento; c) la quantificazione della spesa. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli articoli di cui all'art. 3, norme diritte a disciplinare le procedure per la prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi artt. 12 e 13 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni; b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12". "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Ferme restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti, particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli in malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilati, i criteri per i trasferimenti e mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimenti nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrati rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presidede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6, e di cui all'ultimo comma dei precedenti artt. 8 e 10". "Art 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi". "Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta del Ministro competente o da uno delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappesentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territorialmente minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti". "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con la legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad appportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge". "Art. 17 (Qualifiche funzionali). - Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali. Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita' burocratiche. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attivita' lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni. Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve esser articolato in modo da valorizzare la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensivita'". "Art. 18 (Profili professionali). - I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni". "Art. 19 (Mobilita'). - Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono". "Art. 20 (Procedure di reclutamento). - Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutaizone obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei ditoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inserisce l'assunzione. Il concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali o uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi. Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette. I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti legggi. L'assunzione definitiva del dipendente e' subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza". "Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 alle esigenze di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attivita' didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione". "Art. 23 (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300). - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15 e 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata. Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima". "Art. 26 (Disposizioni speciali), quarto comma. - Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica), primo comma, n. 5. - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica cui competono: 1)-4) (omissis); 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione". "Art. 28 (Tutela giurisdizionale). - In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera' all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533. Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso e' proposto". "Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'amministrazioni dello Stato), terzo comma. - In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro puo' essere articolato, anche con criteri di flessibilita', turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessita' degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro e' disposta sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'uffico, d'ntesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente". Legge 10 luglio 1984, n. 301, recante: "Norme di accesso alla dirigenza statale" fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato. Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). 1. (Omissis): a) - d) (omissis); e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica): "Art. 9. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformita' ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblcia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in piu' livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta compentenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali, o comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalita'. Saranno definite le modalita' generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogata ogni contraria disposizione". Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento dalle autonomie locali), art. 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale". L'art. 32 disciplina le competenze del consiglio relative ad alcuni atti fondamentali. "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale), comma 8. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla elgge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche' alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi". Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "Art. 4 (Assistenza sanitaria), comma 9. - La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partcipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con apposito uifficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". "Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego. - 1. (Omissis). 2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed provvede altresi' al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione delgi accordi nell'arco temporale di validita' degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma". Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuono assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio dal 1 gennaio 1993), commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. - Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzinale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa da accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'. Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente art. 3. Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse. Il personale che conseguira' l'idoneita' nella prova selettiva sara' inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei". D.L. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione): "Art. 2. - Il personale (si riferisce al personale dei Ministeri, n.d.r.) appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionale di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima. L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentetive sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei, saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia. Fino a quando permarranno le disposizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza. Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbedato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore alla legge medesima". D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), come integrato con l'aggiunta degli articoli sottoriportati dall'art. 10 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 484: "Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312". "Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto". Legge 8 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia di inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale): "Art. 4 (Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri), comma 3 e 4. - 3. L'esclusione della partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto art. 4. 4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogata". "Art. 5 (Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la durata di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312). - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e' ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 31 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispodente alla qualifica di assunzione in servizio. 2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalita' degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sara' inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo". D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini): "Art. 10. - 1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e regionali nonche' per la perequazione del trattamento economico con riguardo alle funzioni esercitate. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanita', nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del Ministero della sanita' delle stesse indennita' di cui fruisce il personale del Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti". D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva n. 91 629 CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli): "Art. 10. -3. Ai fini degli indilazionabili adempimenti delgi obblighi comunitari, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i posti delle qualifiche di primo dirigente non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono coperti con le modalita' di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, i posti delle qualifiche di dirigente superiore non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti meta' secondo il turno di anzianita' e meta' con le modalita' di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583". Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 6 (Conferimenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma al precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non prevenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta". D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale): "Art. 6-bis (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali). - 1. I divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per la province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie oepranti nel Servizio sanitario nazionale. 2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziali e le istituzioni sanitarie oepranti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge". D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), limitatamente ai riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, contenuti nell'"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego), comma 1. - Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, (4 giugno 1985, n. 281), 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale". D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), limitatamente ai riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, contenute nell'"Art. 2, comma 8. - La disposizione di cui al comma 6 e' estesa nei confronti del personale disciplinato dalle legge 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186 (4 giugno 1985, n. 281), nonche' del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici". (b) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il relativo capo I del titolo I si intitola: "Funzioni, attribuzioni, responsabilita' e reclutamento dei dirigenti". (c) La legge 8 marzo 1985, n. 72, dispone: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato". Si riporta il testo del relativo art. 2: "Art. 2. A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza. A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20 e 25 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 lugilo 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301. Con forma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti utenti, tenendo presente che occorrera' procedere comunque al contenimento del numero di posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16 e 25 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti". (d) Il decreto del Presidente della Repubblcia 5 dicembre 1987, n. 551, reca: "Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72". (e) Comma sostituito dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 sostituito: "2. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziali non trovano applicazione le disposioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto". (f) Si riporta di seguito il testo delle disposizioni disapplicate ed abrogate: Articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). "Art. 100 (Censura). - La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione ventrale o delle circoscrizioni periferiche e' preposto ad un ramo dell'amministrazione. Salvo quanto e' previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorita' centrale la sanzione e' inflitta dal Ministro". "Art. 101 (Procedimento per l'irrogazione della censura). - Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 104 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto le proprie giustificazioni. La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto. Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni". "Art. 102 (Ricorso gerarchico). - Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro che provvede con decreto motivato". "Art. 103 (Accertamenti). - Il capo dell'ufficio che a norma dlel'art. 100 e' competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale. L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni". "Art. 104 (Formalita' per la contestazione). - La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene". "Art. 105 (Giustificazioni dell'impiegato). - Le giustificazioni debbono essere possedute, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che si appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facolta' di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perche' siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale. Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni, dal capo del personale. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto". "Art. 106 (Archiviazione degli atti). - Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere discplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio dell'ufficio competente perche' provveda alla irrogazione della punizione". "Art. 107 (Procedimento). - Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli articoli 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedenti, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie dlela carriera di cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale puo' designare un funzionario della stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianita' superiore perche', in qualita' di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore. La nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo' essere affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari". "Art. 108 (Funzionario istruttore e consulente tecnico). - Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni. Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina. L'istanza di ricusazione e' proposta per iscritto al capo del personale che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare gli atti istruttori gia' compiuti. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare. La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta' di far prevalere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilita' del funzionario istruttore o del consulente". "Art. 109 (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente). - Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facolta' di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti". "Art. 110 (Termini per l'espletamento dell'inchiesta). - L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, puo' chiedere al capo del personale la proroga del termine per non oltre trenta giorni. Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento. Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni. Il provvedimento di sostituzione del funzinario istruttore o del consulente puo' essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione". "Art. 111 (Atti preliminari al giudizio disciplinare). - Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto al capo del personale che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di disciplina. Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione da' avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104 che nei venti giorni successivi egli ha facolta' di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia. Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina fra i membri della commissione. La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive". "Art. 112 (Modalita' per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina). - Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato. Dalla trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale e ritirarsi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalita' seguenti: a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre; b) il presidente raccoglie i voti cominciando da componente di qualifica meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo; c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato realatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare; d) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quanso su una questione vi e' parita' di voti, prevale l'opinione piu' favorevole all'impiegato. La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o d'imputazione, salvo quanto e' stabilito sub c). Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita' i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta". "Art. 113 (Supplemento di istruttoria). - Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perche' provveda ai sensi del secondo comma dell'articolo 107. Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione. La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che puo' avvalersi e svolgere le proprie deduzioni". "Art. 114 (Deliberazione della commissione di disciplina). - La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale. Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato. Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nel modo previsto dall'art. 104". "Art. 115 (Rinvio della decisione). - Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commisione quale era originariamente costituita, fiano alla deliberazione prevista dall'art. 112. Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini e' rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla commissione quale e' costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione. Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluni di costoro, per impedimento fisico, non sia piu' in grado di intervenire, la trattazione orale deve esser rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112". "Art. 116 (Rimborso spese all'impiegato prosciolto). - L'impiegato prosciolto ha dititto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita' di missione. Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglio l'impiegato da ogni addebito: su di essa provvede il capo del personale. "Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio finale). - Qualora per il fatto addebbitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso". "Art. 118 (Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego). - Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza". "Art. 119 (Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo). - Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accogliemento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alal Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario o entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto cha accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato". "Art. 120 (Estinzione del procedimento). - Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97. Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto". "Art. 121 (Riapertura del procedimento). - Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di qiuescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura del procedimento e' disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato sentito il consiglio di amministrazione". "Art. 122 (Effetti della riapertura del procedimento). - Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. All'impiegato gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in poarte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedoba o dai figli minorenni". "Art. 123 (Esonero del direttore generale). - Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato. Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105. Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei Ministri il quale delibera sulla incompatibilita' dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente". Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego): "Art. 22 (Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari). - Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo constituito in modo da assicurarne l'imparzialita'". Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali): "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale). - 1-8 (Omissis). 9. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite dal regolamento".