Art. 47
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. Nelle materie oggetto di  trasferimento di funzioni ai sensi del
presente  titolo,  e'  conservata  allo Stato  la  definizione  degli
indirizzi generali  delle politiche  economiche e delle  politiche di
settore.
  2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la  definizione, nei limiti della  normativa comunitaria,
di  norme tecniche  uniformi e  standard di  qualita' per  prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche  dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari  e dei servizi,  nonche' le condizioni  generali di
sicurezza  negli  impianti  e   nelle  produzioni,  ivi  comprese  le
strutture ricettive.