Art. 47
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli
indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di
settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria,
di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di
sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le
strutture ricettive.