Art. 47 Funzioni e compiti conservati allo Stato 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore. 2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.