Art. 48.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per
favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1,
le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note all'art. 48:
- La legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante "Interventi
di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58. Si trascrivono gli
articoli 1 e 2:
"Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. l consorzi e le
socita' consortili, anche in forma cooperativa, per il
commercio estero sono ammessi a godere dei benefici
contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si
considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali
esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei
prodotti delle imprese consorziate e l'attivita'
promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici
scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e
dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese
stesse.
2. I consorzi e le societa' consortili di cui al conna 1
devono essere costituiti da piccole e medie imprese che
esercitano le attivita' di cui al primo comma, numeri 1),
2), 3 e 5), dell'art. 2195 del codice civile o dalle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
possono altresi' essere costituiti congiuntamente dalle
piccole e medie imprese che esercitano le attivita' sopra
indicate e dalle imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e
medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali
determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera
f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per
collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come
appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano
appartenenti a un gruppo imprenditoriale le societa'
controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come
un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
richiamati dal comma 3".
"Art. 2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero).
- 1. I consorzi e le societa' consortili di cul all'art. 1
devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi
restando per le societa' consortili gli ammontari minimi
del capitale previsti dal codice civile per le societa' per
azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita'
limitata, ciascuna impresa non potra' comunque
sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.
2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna
impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del
capitale.
3. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1
possono essere costituiti da non meno di cinque imprese
qualora operino nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici
specializzati, individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa
riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili
tra imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
4. l consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 1
non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere
e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio o della
societa' consortile. Tale divieto deve risultare da
espressa disposizione dello statuto.
5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge
per i consorzi per il commercio estero determina la revoca
dei benefici previsti dalla legge stessa, previa
assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi
nuovamente alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino
alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilita'
delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari
di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240".
- Il d.l. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1981, n. 206. Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, e'
il seguente:
"Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per
settori e comprensori, individuati con provvedimento della
regione tra produttori singoli o associati, cooperative
agricole di commercializzazione e di trasformazione anche
con la partecipazione di enti pubblici territoriali,
possono essere concessi con decreto del Ministro del
commercio con l'estero, sentito il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari
annuali, purche' non diretti a sovvenzionare
l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i
contributi di cui al comma precedente possono essere
concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore".