Art. 48. Conferimento di funzioni alle regioni 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83; c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali; e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981; g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi. 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note all'art. 48: - La legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58. Si trascrivono gli articoli 1 e 2: "Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. l consorzi e le socita' consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. 2. I consorzi e le societa' consortili di cui al conna 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attivita' di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3 e 5), dell'art. 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresi' essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attivita' sopra indicate e dalle imprese artigiane. 3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. 4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3". "Art. 2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero). - 1. I consorzi e le societa' consortili di cul all'art. 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra' comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire. 2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del capitale. 3. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 4. l consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. 5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilita' delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240". - Il d.l. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206. Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, e' il seguente: "Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore".