Art. 48.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1. I trasferimenti e le  deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
  a)  all'organizzazione ed  alla partecipazione  a fiere,  mostre ed
esposizioni  organizzate  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  per
favorire l'incremento  delle esportazioni dei prodotti  locali, anche
con la  stampa e  la distribuzione di  pubblicazioni per  la relativa
propaganda;
  b) alla promozione e al  sostegno alla costituzione di consorzi tra
piccole e  medie imprese  industriali, commerciali e  artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  c) alla promozione ed  al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed
organizzativo  di  iniziative  di   investimento  e  di  cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  d)  allo sviluppo  della commercializzazione  nei mercati  di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
  e) alla  promozione ed al  sostegno della costituzione  di consorzi
agroalimentari,  come  individuati  dall'articolo 10,  comma  1,  del
decreto-legge 28  maggio 1981,  n. 251, convertito  con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  f) alla  promozione ed al  sostegno della costituzione  di consorzi
turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
  g) alla predisposizione ed  all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi.
  2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative  di cui al comma 1,
le  regioni  possono  avvalersi  anche dell'ICE  e  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
          Note all'art. 48:
            - La legge 21 febbraio 1989, n. 83,  recante  "Interventi
          di  sostegno  per  i  consorzi  tra piccole e medie imprese
          industriali, commerciali ed artigiane" e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58. Si trascrivono gli
          articoli 1 e 2:
            "Art.  1  (Soggetti  beneficiari).  -  1. l consorzi e le
          socita' consortili, anche  in  forma  cooperativa,  per  il
          commercio   estero  sono  ammessi  a  godere  dei  benefici
          contenuti  nelle  disposizioni  della  presente  legge.  Si
          considerano  consorzi  per il commercio estero i consorzi e
          le societa'  consortili  che  abbiano  come  scopi  sociali
          esclusivi,   anche   disgiuntamente,   l'esportazione   dei
          prodotti   delle   imprese   consorziate   e    l'attivita'
          promozionale  necessaria  per realizzarla; a tali specifici
          scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e
          dei semilavorati da  utilizzarsi  da  parte  delle  imprese
          stesse.
            2.  I consorzi e le societa' consortili di cui al conna 1
          devono essere costituiti da piccole  e  medie  imprese  che
          esercitano  le  attivita' di cui al primo comma, numeri 1),
          2), 3 e 5),  dell'art.  2195  del  codice  civile  o  dalle
          imprese  artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
          possono altresi'  essere  costituiti  congiuntamente  dalle
          piccole  e  medie imprese che esercitano le attivita' sopra
          indicate e dalle imprese artigiane.
            3. Ai fini della presente legge si considerano piccole  e
          medie   imprese  quelle  aventi  i  requisiti  dimensionali
          determinati ai sensi dell'art. 2,  secondo  comma,  lettera
          f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
            4.  E'  esclusa  la  partecipazione  di societa' che, per
          collegamenti  tecnico-finanziari,   si   configurano   come
          appartenenti  a  un  gruppo imprenditoriale. Si considerano
          appartenenti  a  un  gruppo  imprenditoriale  le   societa'
          controllate  o  controllanti  ai  sensi  dell'art. 2359 del
          codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come
          un'unica  impresa,  non  superino  i  limiti   dimensionali
          richiamati dal comma 3".
            "Art. 2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero).
          - 1.  I consorzi e le societa' consortili di cul all'art. 1
          devono  essere  costituiti  da  almeno  otto imprese. Fermi
          restando per le societa' consortili  gli  ammontari  minimi
          del capitale previsti dal codice civile per le societa' per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni  ed a responsabilita'
          limitata,   ciascuna   impresa    non    potra'    comunque
          sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.
            2.  La  quota  di partecipazione sottoscritta da ciascuna
          impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo  o  del
          capitale.
            3.  I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1
          possono essere costituiti da non  meno  di  cinque  imprese
          qualora  operino  nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo   1978,   n.   218,   o   in   settori   merceologici
          specializzati,   individuati   con   decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa
          riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili
          tra imprese artigiane di  cui  all'art.  6  della  legge  8
          agosto 1985, n. 443.
            4.  l consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 1
          non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni  genere
          e  sotto  qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
          neppure in caso  di  scioglimento  del  consorzio  o  della
          societa'   consortile.   Tale  divieto  deve  risultare  da
          espressa disposizione dello statuto.
            5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge
          per i consorzi per il commercio estero determina la  revoca
          dei   benefici   previsti   dalla   legge   stessa,  previa
          assegnazione di un  termine  di  un  anno  per  uniformarsi
          nuovamente  alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino
          alla scadenza dei termini di adeguamento,  l'applicabilita'
          delle  norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari
          di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240".
           - Il d.l. 28 maggio 1981, n.  251  (Provvedimenti  per  il
          sostegno  delle  esportazioni  italiane)  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  maggio  1981,  n.  147,  e'  stato
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          luglio 1981, n. 206. Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, e'
          il seguente:
            "Art. 10. - Ai consorzi aventi come  scopo  esclusivo  la
          esportazione  di  prodotti  agro-alimentari, costituiti per
          settori e comprensori, individuati con provvedimento  della
          regione  tra  produttori  singoli  o associati, cooperative
          agricole di commercializzazione e di  trasformazione  anche
          con   la  partecipazione  di  enti  pubblici  territoriali,
          possono  essere  concessi  con  decreto  del  Ministro  del
          commercio     con    l'estero,    sentito    il    Ministro
          dell'agricoltura e  delle  foreste,  contributi  finanziari
          annuali,    purche'    non    diretti    a    sovvenzionare
          l'esportazione.
            Con decreto del  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          sentito  il  Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo, i
          contributi  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
          concessi  anche  ai  consorzi  per  imprese  alberghiere  e
          turistiche   limitatamente   alle   attivita'   volte    ad
          incrementare la domanda estera del settore".