Art. 49.
Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o
delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi
indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di
banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a
carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente
articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri
applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,
di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni
e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.
Nota all'art. 49:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 4.