Art. 40
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
    1. Si applicano al ricercatore e tecnologo le disposizioni  della
legge  30  dicembre 1971 n. 1204, con le integrazioni apportate dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903. Nell'ambito del periodo complessivo di
astensione facoltativa dal lavoro previsto da tali  disposizioni  per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta  giorni,  fruibili  anche  frazionatamente,  sono  considerate
assenze per le quali spetta il relativo trattamento.  Fino  al  terzo
anno  di  vita  del  bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2,
della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai  lavoratori  padri
sono  concessi,  con  le  stesse  modalita', trenta giorni annuali di
assenza retribuita.
    3. Le assenze di cui al comma 1 possono essere fruite,  nell'anno
solare,  cumulativamente  con quelle previste dall'art.  39, comma 3,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di
servizio.