Art. 31.
                       Intervento sostitutivo

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  qualora  le regioni non esercitino le funzioni
amministrative  ad  esse conferite dal presente decreto nei tempi dal
medesimo  previsti,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   richiede  l'adempimento  ponendo  un  termine  non
inferiore  a  sessanta  giorni.  Qualora  la regione inadempiente non
provveda  nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                    Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Flick,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Nota all'art. 31:
            - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "1. Con decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
             a)-b) (Omissis);
             c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
          anche  permanente,  con  eventuale  modificazione  o  nuova
          costituzione  di  forme  di  cooperazione   strutturali   e
          funzionali,  che  consentano  la  collaborazione e l'azione
          coordinata tra enti locali, tra regioni  e  tra  i  diversi
          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni e degli enti locali nell'esercizio  delle  funzioni
          amministrative  ad  essi  conferite,  nonche' la presenza e
          l'intervento, anche unitario,  di  rappresentanti  statali,
          regionali  e locali nelle diverse strutture, necessarie per
          l'esercizio  delle   funzioni   di   raccordo,   indirizzo,
          coordinamento e controllo".