Art. 47
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.  Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente  titolo,  e'  conservata  allo  Stato  la  definizione degli
indirizzi  generali  delle  politiche economiche e delle politiche di
settore.
  2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative
concernenti  la  definizione, nei limiti della normativa comunitaria,
di  norme  tecniche  uniformi  e  standard di qualita' per prodotti e
servizi,  di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli  alimentari  e  dei servizi, nonche' le condizioni generali di
sicurezza   negli  impianti  e  nelle  produzioni,  ivi  comprese  le
strutture ricettive.