Art. 48.
                Conferimento di funzioni alle regioni

  1.  I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
    a)  all'organizzazione  ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni  organizzate  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  per
favorire  l'incremento  delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con  la  stampa  e  la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
    b)  alla  promozione  e al sostegno alla costituzione di consorzi
tra  piccole  e  medie  imprese industriali, commerciali e artigiane,
come  individuati  dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989,
n. 83;
    c)  alla  promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico
ed  organizzativo  di  iniziative  di  investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
    d)  allo  sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
    e)  alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari,  come  individuati  dall'articolo  10,  comma  1, del
decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
    f)  alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
    g)   alla   predisposizione   ed  all'attuazione  di  ogni  altra
iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
  2.  Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1,
le  regioni  possono  avvalersi  anche  dell'ICE  e  delle  camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.