Art. 49.
                       Agevolazioni di credito
  1.  Sono  comprese  tra  le  funzioni  amministrative  trasferite o
delegate  alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito  nei  limiti  massimi  stabiliti in base a legge dello Stato,
nonche'  la  disciplina  dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione  dei  criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
  2.  Rimangono  assegnate  allo  Stato  ed  ai  competenti organismi
indipendenti  le  funzioni  in  materia di ordinamento creditizio, di
banche   e  intermediari  finanziari,  di  mercati  finanziari  e  di
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
  3.  La  determinazione  dei  tassi  minimi  d'interesse agevolati a
carico  dei  beneficiari  e'  operata  ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4.  Il  trasferimento  di  funzioni  di cui al comma 1 del presente
articolo   comprende   le  funzioni  di  determinazione  dei  criteri
applicativi  dei  provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,
di  prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni
e  quote  di  concorso,  destinati  all'agevolazione  dell'accesso al
credito  sulle  materie  di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti   di   incentivazione   definiti   in  sede  statale  o
comunitaria.