Articolo 34
                      (Costituzione di vincoli)
    1.   I   vincoli   di  ogni  genere  sugli  strumenti  finanziari
disciplinati  dal  presente  Titolo  V,  ivi compresi quelli previsti
dalla   normativa   speciale   sui  titoli  di  debito  pubblico,  si
costituiscono  unicamente  con  le  registrazioni  in  apposito conto
tenuto dall'intermediario.
    2.  Possano  essere accesi specifici conti destinati a consentire
la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in
essi   registrati;   in  tal  caso  l'intermediario  e'  responsabile
dell'osservanza  delle  istruzioni  ricevute all'atto di costituzione
del  vincolo  in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore
del  vincolo  ed  all'esercizio  dei  diritti relativi agli strumenti
finanziari.
    3.  Le  registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate
all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.