Art. 57. Titolarita' dei rapporti concessori 1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2. 2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto. 3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto. 4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi del comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.
Nota all'art. 57: - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato nella nota all'art. 21.