Art. 57.
                 Titolarita' dei rapporti concessori
  1.  Fatte  salve  le  ipotesi  di recesso, decadenza e revoca, fino
all'anno  2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli
ambiti,  ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  lo  gestiscono  a  titolo  di concessionari o di commissari
governativi;  tali  soggetti  sono  tenuti,  a  pena di decadenza, ad
adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo
2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal
comma 6 dello stesso articolo 2.
  2.  La  titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto
alla   data   di  pubblicazione  del  presente  decreto  puo'  essere
trasferita,  per  la  residua durata, con decreto del Ministero delle
finanze,   ad   una   societa'  facente  parte  dello  stesso  gruppo
societario,   a   condizione  che  la  societa'  capogruppo  detenga,
direttamente  o  tramite  altra  societa'  totalmente controllata, la
totalita'  del  capitale  della  societa'  cui e' stata trasferita la
titolarita'  del  predetto  rapporto.  Se  la societa' capogruppo non
detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata,
la  totalita'  del capitale della societa' cui e' stata trasferita la
titolarita'  del  rapporto,  il  trasferimento  puo'  comunque essere
effettuato  se  la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente
l'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti dal rapporto di
concessione  nei  confronti  degli  enti  creditori e sempre che essa
detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile,
direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della
societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto.
  3.  Per  i  rapporti  gestiti  in  forma  diretta  da una banca, la
titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa'
per  azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma
3,   il   cui   capitale   sia   totalmente   detenuto   dalla  banca
originariamente titolare del rapporto.
  4.   In  caso  di  trasferimento  della  titolarita'  del  rapporto
effettuato  ai  sensi del comma 2 non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14, 15 e 16.
 
           Nota all'art. 57:
            -  Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato
          nella nota all'art. 21.