Art. 59. Procedure in corso 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto. 3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'art. 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 79 (Verbali di pignoramento). - 1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo. 2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe. 3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e' a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive. 4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario e' autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80. 5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedasi in nota all'art. 24.