Art. 60.
  Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei
ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.
  1.  Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di
lire,  i concessionari possono definire automaticamente le domande di
rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al
31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
  2.  Al  fine  di  accedere  alla  definizione  di cui al comma 1, i
concessionari  presentano  entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha
effettuato   l'iscrizione   a   ruolo   una  richiesta,  nella  quale
dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione
e  per  le  quote  inserite  nelle domande per le quali esercitano la
facolta' di definizione automatica:
  a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma
13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza
della  condizione  ostativa  di  cui  alla  lettera  b)  dello stesso
articolo  24,  comma  13,  della  legge  n.  449 del 1997, nonche' di
provvedimenti di sgravio per indebito;
  b)  l'importo  delle  quote inserite nelle domande e, limitatamente
alle  domande  di  rimborso,  quello  delle  relative  anticipazioni,
calcolato  al  netto  degli  sgravi provvisoni e dei provvedimenti di
dilazione.
  3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso  definite  automaticamente,  calcolato al netto degli sgravi
provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
  4.  L'importo  globale  da  corrispondere  ai concessionari, con le
modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire
complessive e 1.000 miliardi di lire annue.
  5.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono  definite le
modalita'  ed  i  tempi  di trattazione delle richieste presentate ai
sensi  del  comma  1;  in ogni caso, la definizione di tali richieste
deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al
rilascio   dei   titoli   entro   l'anno  1999.  In  conseguenza  del
completamento   della  definizione  automatica,  i  provvedimenti  di
sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore
di provvedimenti di rimborso definitivi.
  6.  Per  le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione
di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con
imputazione  della  relativa spesa ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, cosi' ripartita:
  a)  miliardi  1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2000;
  b)  miliardi  1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2001;
  c)  miliardi  1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2002;
  d)  miliardi  1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2003.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
  8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per
il  triennio  1999-2001,  in  lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in
lire  1.045  miliardi  per  il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica   e'   autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Nota all'art. 60:
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  24, comma  13,  della
          legge    27  dicembre  1997,    n.  449  (Misure    per  la
          stabilizzazione  della finanza pubblica):
            "13. Il  termine di liquidazione  di cui all'articolo 17,
          comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre   1991,  n.
          413,  e'  prorogato  al 30   giugno   1998. Ai  fini  della
          liquidazione gli  enti   impositori verificano  unicamente,
          con esclusione di ogni altro controllo:
            a)  l'effettiva iscrizione  a ruolo  delle  quote di  cui
          e'  stato chiesto il rimborso o il discarico;
            b)      l'eventuale     inclusione     dello       stesso
          contribuente,  per  il medesimo carico, in piu' domande;
            c) l'avvenuto  versamento,  a  titolo  di  anticipazione,
          delle somme da rimborsare;
            d) la  mancanza di provvedimenti di  sgravio per indebito
          o    la non pendenza,   alla  data  del  31 dicembre  1991,
          di  provvedimenti  di sospensione della  riscossione  delle
          quote inserite nelle domande".