Art. 60. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni. 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate. 2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta' di definizione automatica: a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonche' di provvedimenti di sgravio per indebito; b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisoni e dei provvedimenti di dilazione. 3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue. 5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. 6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' ripartita: a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000; b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001; c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002; d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003. 7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 60: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo: a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui e' stato chiesto il rimborso o il discarico; b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in piu' domande; c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare; d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande".