Art. 63.
        Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione
  1.  Il consorzio  nazionale  obbligatorio tra  i concessionari  del
servizio della  riscossione organizza,  entro il  30 giugno  2001, lo
svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della
riscossione, di  durata non  inferiore a  trenta giorni  lavorativi a
favore dei  dipendenti delle societa' concessionarie  che abbiano una
anzianita' di  servizio non  inferiore a cinque  anni, e  rilascia un
attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
  2. I  prefetti autorizzano l'esercizio delle  funzioni di ufficiale
della riscossione a semplice  presentazione della attestazione di cui
al comma 1.
  3.  I corsi  di  cui  al comma  1  sono  finanziati dalle  societa'
concessionarie.
  4. Il  personale che,  alla scadenza o  cessazione del  rapporto di
concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di
previdenza,  ha   diritto  ad   essere  mantenuto  in   servizio  dal
subentrante concessionario senza soluzione di continuita'.
  5. La  disposizione del comma  4 non  si applica ai  dipendenti che
alla data di inizio della  nuova gestione abbiano maturato il diritto
alla   pensione  di   vecchiaia,  fermo   restando  quanto   previsto
dall'articolo  6   del  decreto-legge  22  dicembre   1981,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
  6.  Nel  caso   in  cui  alla  scadenza   delle  concessioni  della
riscossione  dei tributi  e di  altre entrate  degli enti  locali, il
relativo servizio  venga esercitato  direttamente dall'ente  locale o
affidato ad altri  soggetti, il nuovo concessionario  del servizio di
riscossione  riconosce   nell'assunzione  di  personale   da  adibire
all'attivita' di riscossione, priorita'  ai dipendenti dei precedenti
concessionari  e, in  particolare, agli  ufficiali della  riscossione
abilitati  dalle  procure della  Repubblica  o  dai prefetti  e  solo
successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.
  7.  La   realizzazione  di  misure   di  sostegno  del   reddito  e
dell'occupazione, ivi  compresa l'attivita'  di formazione,  mirate a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale
delle  societa' concessionarie  della riscossione,  dell'associazione
nazionale di categoria  e del consorzio nazionale  obbligatorio tra i
concessionari  del servizio  di  riscossione di  cui  al decreto  del
Presidente della  Repubblica 28  gennaio 1988, n.  44, e'  attuata ai
sensi dell'articolo  2, comma  28, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con il  Ministro  del  tesoro  27
novembre 1997, n. 477.
 
           Note all'art. 63:
            -  Si   riporta il   testo dell'art. 6  del decreto-legge
          22  dicembre  1981,  n.  791   (Disposizioni   in   materia
          previdenziale):
            "Art.   6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria per l'invalidita',   la   vecchiaia   ed     i
          superstiti   ed   alle  gestioni sostitutive,  esclusive ed
          esonerative  dalla    medesima,  i     quali  non   abbiano
          raggiunto   l'anzianita'     contributiva  massima    utile
          prevista  dai  singoli  ordinamenti,    possono  optare  di
          continuare   a  prestare  la  loro    opera    fino      al
          perfezionamento   di  tale   requisito  o  per incrementare
          la propria anzianita'  contributiva e comunque non oltre il
          compimento  del     sessantacinquesimo  anno     di   eta',
          sempreche'  non  abbiano  ottenuto  o    non  richiedano la
          liquidazione di  una pensione a carico  dell'INPS    o   di
          trattamenti    sostitutivi,      esclusivi   od esonerativi
          dall'assicurazione generale obbligatoria.
            L'esercizio della facolta'  di cui al comma    precedente
          deve  essere  comunicato  al   datore di lavoro almeno  sei
          mesi prima della  data di conseguimento  del  diritto  alla
          pensione di vecchiaia.
            Per  gli  assicurati  che alla data  di entrata in vigore
          del presente decreto prestano  ancora attivita' lavorativa,
          pur  avendo maturato i requisiti  per  avere  diritto  alla
          pensione  di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al
          datore di lavoro  di  cui    al  comma  precedente.    Tale
          disposizione    si  applica    anche  agli   assicurati che
          maturano i requisiti previsti entro i sei  mesi  successivi
          alla  entrata  in  vigore del   presente decreto.   In tale
          caso la  comunicazione al  datore di lavoro  deve    essere
          effettuata non  oltre la  data in cui  i predetti requisiti
          vengono maturati.
            Nei  confronti  dei lavoratori  che esercitano  l'opzione
          di  cui ai commi precedenti   e con   i  limiti    in  essi
          fissati,  si    applicano  le disposizioni della legge   15
          luglio 1966, n. 604,  in deroga all'art.   11  della  legge
          stessa.
            Qualora  i  lavoratori    abbiano esercitato l'opzione di
          cui ai commi precedenti, la  pensione di  vecchiaia decorre
          dal primo  giorno del mese successivo a quello nel quale e'
          stata presentata la domanda.
            Nel caso che  venga esercitata l'opzione di cui al  primo
          comma, la cessazione  del rapporto  di lavoro  per avvenuto
          raggiungimento del requisito di anzianita'  contributiva di
          cui al  comma stesso avviene in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.   44, reca:  "Adeguamento del Consorzio nazionale
          obbligatorio tra gli esattori delle  imposte  dirette  alla
          nuova  disciplina  del  servizio  di  riscossione, ai sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera c),  della  legge  4  ottobre
          1986, n. 657".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 2,  comma  28,  della
          legge      23  dicembre     1996,  n.    662    (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica):
            "28.    In   attesa    di   un'organica    riforma    del
          sistema  degli ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta
          giorni   dalla   data  di entrata in  vigore della presente
          legge,  con uno o piu'  decreti del Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza sociale, di concerto  con il Ministro del
          tesoro,    adottati  ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n.   400, sentite  le  organizzazioni
          sindacali   ed   acquisito  il    parere  delle  competenti
          commissioni    parlamentari,  sono  definite,    in     via
          sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di politiche
          attive    di  sostegno   del  reddito   e  dell'occupazione
          nell'ambito    dei      processi    di     ristrutturazione
          aziendali     e  per fronteggiare  situazioni  di crisi  di
          enti   ed aziende   pubblici    e  privati    erogatori  di
          servizi    di pubblica   utilita', nonche'  delle categorie
          e  settori   di   impresa  sprovvisti   del  sistema     di
          ammortizzatori  sociali.    Nell'esercizio della   potesta'
          regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi  e
          criteri direttivi:
            a) costituzione da parte  della contrattazione collettiva
          nazionale di   appositi  fondi   finanziati   mediante   un
          contributo   sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
          cento;
            b) definizione da parte  della contrattazione medesima di
          specifici  trattamenti  e   dei relativi  criteri, entita',
          modalita' concessivi, entro   i    limiti  delle    risorse
          costituite,    con determinazione  dei trattamenti al lordo
          dei correlati contributi figurativi;
            c)   eventuale   partecipazione   dei    lavoratori    al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
            d)    in   caso     di     ricorso   ai      trattamenti,
          previsione   della obbligatorieta' della  contribuzione con
          applicazione  di   una misura addizionale  non superiore  a
          tre volte  quella della  contribuzione stessa;
            e) istituzione  presso l'INPS   dei fondi,   gestiti  con
          il concorso delle parti sociali;
            f)   conseguimento,  limitatamente  all'anno    1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
            -  Il  decreto  ministeriale  27    novembre   1997,   n.
          477,    reca:    "Regolamento recante norme   in materia di
          ammortizzatori    per  le  aree  non  coperte    da   cassa
          integrazione    guadagni" ed e'   pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.