Art. 64.
                           S a n z i o n i
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  degli  atti  di contestazione
notificati  entro  il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  nel periodo dal 1 aprile al 31
dicembre  1998  con  la  procedura di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di
tali  atti,  il  responsabile  della violazione ha prodotto deduzioni
difensive  e  non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione,
il   competente   ufficio,   se  del  caso,  procede  all'irrogazione
applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.
  2.  Sono  fatti  salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al
citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  3.  I  procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre
1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  di  una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto
dell'ammontare    risultante   dall'ultima   sentenza   o   decisione
amministrativa.  Per i casi di ritardato riversamento alle competenti
tesorerie  provinciali  dello  Stato  e  alle  casse degli altri enti
creditori  da parte del concessionario, limitatamente ai riversamenti
con  postagiro di somme affluite su conti correnti vincolati a favore
di tali enti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53.
 
           Nota all'art. 64:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   16 del  decreto
          legislativo   18  dicembre  1997,  n.    472  (Disposizioni
          generali  in    materia di sanzioni amministrative  per  le
          violazioni  di  norme  tributarie,  a   norma dell'art.  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
            "Art.  16 (Procedimento  di irrogazione  delle sanzioni).
          -  1.    La  sanzione    amministrativa   e   le   sanzioni
          accessorie    sono    irrogate  dall'ufficio  o   dall'ente
          competenti   all'accertamento del tributo cui le violazioni
          si riferiscono.
            2.   L'ufficio     o   l'ente      notifica    atto    di
          contestazione   con indicazione,   a  pena   di   nullita',
          dei   fatti  attribuiti   al trasgressore, degli   elementi
          probatori,  delle norme  applicate, dei criteri che ritiene
          di  seguire  per  la  determinazione delle sanzioni e della
          loro entita'  nonche' dei minimi edittali   previsti  dalla
          legge per le singole violazioni.
            3.    Nel      termine   di   sessanta   giorni     dalla
          notificazione,  il trasgressore  e    gli  obbligati     in
          solido    possono      definire    la  controversia  con il
          pagamento di un importo pari ad  un quarto  della  sanzione
          indicata    e  comunque  non   inferiore ad un quarto   dei
          minimi edittali previsti  per le   violazioni piu'    gravi
          relative    a ciascun tributo.   La  definizione  agevolata
          impedisce  l'irrogazione  delle sanzioni accessorie.
            4.  Se  non  addivengono  a    definizione  agevolata, il
          trasgressore e i soggetti  obbligati  in  solido   possono,
          entro   lo   stesso  termine, produrre deduzioni difensive.
          In  mancanza,  l'atto   di   contestazione   si   considera
          provvedimento   di    irrogazione,  impugnabile   ai  sensi
          dell'art. 18  sempre entro  il termine di  sessanta  giorni
          dalla sua notificazione.
            5.  L'impugnazione  immediata  non  e'    ammessa  e,  se
          proposta,  diviene  improcedibile      qualora      vengano
          presentate     deduzioni     difensive     in  ordine  alla
          contestazione.
            6.  L'atto di  contestazione deve  contenere l'invito  al
          pagamento delle  somme  dovute  nel  termine   di  sessanta
          giorni  dalla  sua notificazione, con    l'indicazione  dei
          benefici    di  cui  al  comma    3  ed altresi' l'invito a
          produrre  nello    stesso  termine,  se  non   si   intende
          addivenire  a definizione agevolata, le deduzioni difensive
          e, infine,  l'indicazione  dell'organo  al  quale  proporre
          l'impugnazione immediata.
            7.  Quando sono state proposte  deduzioni, l'ufficio, nel
          termine di decadenza di un  anno dalla loro  presentazione,
          irroga,   se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
          di nullita' anche  in  ordine  alle  deduzioni    medesime.
          Tuttavia,   se    il  provvedimento   non  viene notificato
          entro centoventi  giorni,  cessa  di diritto    l'efficacia
          delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22".