Art. 65.
             Notificazione degli atti e dei provvedimenti
  1.   Per  la   notificazione   degli  atti   e  dei   provvedimenti
dell'amministrazione  finanziaria previsti  dal  presente decreto  si
applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre  1973, n.  600. Le  notificazioni sono
effettuate con le modalita'  stabilite dall'articolo 14, primo comma,
della legge 20  novembre 1982, n. 890,  come modificato dall'articolo
20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 
            Note all'art. 65:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  60  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.    600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
            "Art. 60  (Notificazioni).    -  La  notificazione  degli
          avvisi  e  degli  altri  atti che per legge   devono essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  articoli  137  e  seguenti  del codice di
          procedura civile, con le seguenti modifiche:
            a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero
          dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
            b)  il messo  deve fare  sottoscrivere dal  consegnatario
          l'atto  o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto;
            c)    salvo  il    caso    di    consegna  dell'atto    o
          dell'avviso in  mani proprie, la notificazione deve  essere
          fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
            d)  e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio
          presso una persona o un ufficio nel  comune    del  proprio
          domicilio fiscale per la notificazione degli  atti o  degli
          avvisi  che    lo riguardano.   In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve     risultare      espressamente      dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente al competente  ufficio imposte  a mezzo  di
          lettera  raccomandata con avviso di ricevimento;
            e) quando  nel  comune  nel    quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e'  abitazione, ufficio o  azienda del
          contribuente,    l'avviso del deposito prescritto dall'art.
          140 del codice di  procedura civile si affigge    nell'albo
          del  comune    e    la    notificazione,  ai   fini   della
          decorrenza del termine  per ricorrere si ha   per  eseguita
          nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
            f)  le   disposizioni contenute negli  articoli 142, 143,
          146,   150 e 151 del codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano.
            L'elezione   di   domicilio   non      risultante   dalla
          dichiarazione annuale ha effetto  dal  sessantesimo  giorno
          successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  della
          comunicazione  prevista    alla  lettera  d)    del   comma
          precedente.
            Le    variazioni e  le  modificazioni  dell'indirizzo non
          risultanti dalla      dichiarazione      annuale      hanno
          effetto,      ai      fini     delle notificazioni,     dal
          sessantesimo      giorno    successivo       a       quello
          dell'avvenuta  variazione    anagrafica, o, per le  persone
          giuridiche e le societa' ed   enti  privi  di  personalita'
          giuridica,  dal  trentesimo  giorno   successivo a   quello
          della ricezione  da parte  dell'ufficio della comunicazione
          prescritta  nel  secondo    comma  dell'art.  36.   Se   la
          comunicazione    e'  stata   omessa  la   notificazione  e'
          eseguita validamente nel   comune  di    domicilio  fiscale
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale".
            -  Si  riporta il testo vigente  dell'art. 14 della legge
          20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti    a  mezzo
          posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo posta connesse con la
          notificazione di atti giudiziari):
            "Art. 14.  - La notificazione degli  avvisi e degli altri
          atti  che  per  legge  devono   essere   notificati      al
          contribuente   deve   avvenire  con  l'impiego  di    plico
          sigillato    e  puo'  eseguirsi    a  mezzo    della  posta
          direttamente    dagli   uffici   finanziari, nonche',   ove
          cio'   risulti  impossibile,    a  cura    degli  ufficiali
          giudiziari  dei    messi  comunali ovvero     dei     messi
          speciali   autorizzati    dall'amministrazione  finanziaria
          secondo  le modalita'   previste dalla presente legge. Sono
          fatti salvi  i disposti di   cui agli articoli   62,  45  e
          seguenti  del  decreto  del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e 60  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n.  600,  nonche' le
          altre modalita'    di  notifica    previste  dalle    norme
          relative alle singole leggi di imposta.
            Qualora     i  messi    comunali  e   i  messi   speciali
          autorizzati dall'amministrazione finanziaria  si  avvalgano
          del  sistema  di  notifica a mezzo  posta, il compenso loro
          spettante ai sensi del   primo comma  dell'art.  4    della
          legge  10 maggio  1976, n.  249, e'  ridotto della meta'".