Art. 68.
                             Abrogazioni
  1. Salvo  quanto previsto dagli  articoli 58  e 59, e'  abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43. Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237.
  2. E' abrogato l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
349.
 
           Note all'art. 68:
            -    Per  il   titolo del   decreto del  Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle  note  all'art.
          58.
            -  Si    riporta il   testo dell'art.   4, comma   1, del
          citato decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 237:  "1.  Le
          entrate  sono riscosse dal concessionario  del servizio  di
          riscossione  dei    tributi nella   cui circoscrizione   ha
          sede  l'ufficio finanziario  competente  e  dagli  istituti
          di  credito secondo le modalita'  di cui agli articoli 6, 7
          e 8   del   regolamento   concernente   l'istituzione   del
          conto    fiscale,  emanato con decreto   del Ministro delle
          finanze 28  dicembre 1993, n.  567.  Per  i  compensi  alle
          aziende  di  credito   si   applicano   le disposizioni  di
          cui all'art.  10 del citato  regolamento n.  567 del 1993 e
          per     i  compensi  ai  concessionari  si    applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  61, comma 3, lettera a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43".
            -   Il   testo   dell'art.   2   della   legge  8  agosto
          1995,  n.  349 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,
          del  decreto-legge  28  giugno  1995,   n.   250,   recante
          differimento di  taluni  termini   ed   altre  disposizioni
          in  materia    tributaria), come   modificato dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art. 2.   - 1. Con regolamento,   da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma 2,   della legge 23  agosto 1988,  n.
          400, entro  novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.    250,   possono
          essere   stabilite   le   disposizioni    necessarie    per
          garantire    la  tempestiva    riscossione  delle   entrate
          tributarie  e la continuita'  del  servizio di  riscossione
          dei  tributi e   di   altre entrate   dello Stato   e    di
          altri  enti    pubblici.    I termini,   anche processuali,
          relativi  alle procedure  esecutive di cui    all'art.  97,
          secondo   comma,   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica    29  settembre  1973,  n.  602  nonche'   agli
          articoli   75   e  77  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28   gennaio  1988,    n.  43,    relativi  alla
          riscossione  delle entrate di cui  all'art. 41 dello stesso
          decreto n.  43 del   1988, sono sospesi    dal  1  febbraio
          1995 fino al  29 febbraio 1996.
            2.    I termini   cui  all'art.  97, secondo  comma,  del
          decreto  del Presidente  della   Repubblica 29    settembre
          1973,    n. 602,   ed  agli articoli  75 e  77 del  decreto
          del Presidente  della Repubblica  28 gennaio 1988,  n.  43,
          pendenti  alla    data  del  30  giugno  1995,  iniziano  a
          decorrere dal 1 luglio 1995, ferma  restando  la  validita'
          degli  atti  gia'  compiuti.    Fino  al 29   febbraio 1996
          possono   essere validamente espletati  gli  atti    e  gli
          adempimenti  previsti  dalle  norme    di cui al precedente
          periodo, i cui termini siano gia' scaduti alla data del  30
          giugno   1995  e    sempreche'  siano  riferiti  a  crediti
          iscritti in ruoli la cui prima  od unica rata  sia  scaduta
          successivamente    al  1  gennaio  1993.    Qualora      il
          concessionario      della    riscossione      ovvero     il
          commissario  governativo  intenda espletare  gli atti e gli
          adempimenti di cui al  precedente periodo  relativamente  a
          crediti  gia'  compresi,  alla  data di   entrata in vigore
          della  presente    legge  di  conversione,  in  domande  di
          rimborso  o    di  scarico, lo stesso concessionario ovvero
          commissario governativo  revoca dette  domande entro il  30
          settembre  1995  con     contestuale   riversamento   degli
          eventuali  sgravi provvisori concessi,  ai sensi  dell'art.
          86    del  decreto    del  Presidente   della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.
            3. Le disposizioni, contenute nell'art.  12, commi da 5 e
          5-quater, del   decreto-legge  23    gennaio   1993,     n.
          16,     convertito,   con modificazioni,   dalla   legge 24
          marzo  1993,  n. 75,  continuano  ad applicarsi fino al  31
          ottobre    1995  relativamente al periodo compreso tra il 1
          gennaio   1993 ed  il  28  febbraio  1995    e  secondo  le
          modalita'   stabilite     dall'art.     5    del    decreto
          ministeriale  23  aprile  1993, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  26   aprile 1993, n. 96. A tal fine le date
          del 24 marzo, giorno di entrata in vigore  della  legge  24
          marzo  1993,  n.  75,  e  del   30 aprile 1993 previste dai
          citati articoli 12, commi da   5  a  5-quater,  del  citato
          decreto-legge      n.   16   del   1993,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n.  75 del 1993, e  5 del citato
          decreto   ministeriale     23      aprile      1993    sono
          differite  rispettivamente,  a quella  di entrata in vigore
          della presente legge ed  al 31  ottobre 1995;   la   misura
          delle    somme da   versare per   la definizione di cui  ai
          commi 5 e  5-bis e' triplicata. A  tal fine le date del  24
          marzo,    giorno di entrata in vigore della  legge ed al 31
          ottobre 1995; la misura delle somme    da  versare  per  la
          definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata.
            4.  Al  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio  1988,  n.     43,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni:
            a)  all'art.  75,  comma  1,  lettere a) e b), le parole:
          ''sei  mesi''  e  ''dieci    mesi''    sono     sostituite,
          rispettivamente    dalle   seguenti:   ''diciotto mesi'', e
          ''ventidue mesi'';
            b)  all'art. 77, comma 1, le parole: ''dodici mesi'' sono
          sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';
               c) all'art. 82, comma 1, e' soppressa la lettera d).
            5. Le  disposizioni previste  dal comma 4   si  applicano
          anche  alle  procedure  esecutive   per crediti iscritti  a
          ruolo per i  quali, alla data di  entrata in vigore   della
          presente  legge  di    conversione,  non  siano  scaduti  i
          termini  di  presentazione  della    eventuale  domanda  di
          rimborso o di discarico.
             6. (Abrogato)".