Art. 70. Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potesta' legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Nota all'art. 70: - La legge 28 settembre 1998, n. 337, reca: "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998.