Articolo 33 
                           (Attribuzioni) 
 
  1. Il ministro per le politiche agricole  e  il  ministero  per  le
politiche  agricole  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
ministro delle politiche  agricole  e  forestali  e  ministero  delle
politiche agricole e forestali. 
  2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i  compiti  spettanti
allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia  e  pesca,  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.143,
fatto salvo quanto previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente
decreto legislativo. 
  3. Il ministero svolge in particolare,  nei  limiti  stabiliti  dal
predetto articolo 2 dei decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le
funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: 
    a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,  di  intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee  di  politica
agricola  e  forestale,   in   coerenza   con   quella   comunitaria;
trattazione, cura e rappresentanza  degli  interessi  della  pesca  e
acquacoltura  nell'ambito  della  politica   di   mercato   in   sede
comunitaria ed internazionale; disciplina  generale  e  coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca  e  acquacoltura,  in
materia  di  gestione  delle  risorse  ittiche  marine  di  interesse
nazionale, di importazione e di  esportazione  dei  prodotti  ittici,
nell'applicazione della  regolamentazione  comunitaria  e  di  quella
derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli  obblighi
comunitari  ed   internazionali   riferibili   a   livello   statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e  Garanzia  in
Agricoltura (FEOGA),  sezioni  garanzia  e  orientamento,  a  livello
nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle
operazioni relative al  FEOGA,  sezione  garanzia;  riconoscimento  e
vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al  regolamento  n.
1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; 
    b) qualita' dei prodotti agricoli e dei  servizi:  riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; tutela
e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  ittici;
agricoltura  biologica;  promozione   e   tutela   della   produzione
ecocompatibile  e  delle  attivita'  agricole  nelle  aree  protette;
certificazione delle attivita' agricole e  forestali  ecocompatibili;
elaborazione del codex  alimentarius;  valorizzazione  economica  dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle  associazioni  nazionali  dei  produttori   agricoli;   accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione
-  attraverso  l'ispettorato  centrale  repressione  frodi   di   cui
all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282,  convertito
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1986,  n.  462  -  nella
preparazione e nel commercio dei prodotti  agroalimentari  e  ad  uso
agrario;  controllo  sulla  qualita'  delle  merci  di  importazione,
nonche' lotta alla concorrenza sleale. 
 
          Note all'art 33:
            - Il testo dell'art. 2 deI decreto legislativo n. 143 del
          1997 cosi' dispone:
            "Art.  2.  (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito  denominato  Ministero,  che  costituisce centro di
          riferimento  degli  interessi  nazionali  in   materia   di
          politiche agricole, forestali ed agroalimentari A tal fine,
          esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento
          delle linee di politica agricola, agroindustriale  e  fore-
          stale,  in  coerenza  con quella comunitaria.   Esso svolge
          altresi'  funzioni  di   rappresentanza   degli   interessi
          nazionali  nelle  sedi  apposite comunitarie, di cura delle
          inerenti  relazioni  internazionali,  ferme   restando   le
          generali  competenze  di  altri organi, di esecuzione degli
          obblighi comunitari e internazionali riferibili  a  livello
          statale,  di proposta in materia di funzioni governative di
          coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente
          decreto.
            2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione   di   eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'articolo 1 e
          della  legge  15  marzo   1997,   n.   59   e   fino   alla
          ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge,
          le  attribuzioni  di  altre  amministrazioni  centrali,  il
          Ministero svolge, altresi', per quanto gia'  di  competenza
          del  soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari
          e  forestali,  compiti  di   disciplina   generale   e   di
          coordinamento  nazionale  nelle  seguenti materie: scorte e
          approvvigionamenti alimentari; tutela  della  qualita'  dei
          prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere
          non   sanitario;   ricerca  e  sperimentazione,  svolte  da
          istituti   e   laboratori   nazionali;   importazione    ed
          esportazione    dei   prodotti   agricoli   e   alimentari,
          nell'ambito  della   normativa   vigente;   interventi   di
          regolazione   dei  mercati;  regolazione  delle  sementi  e
          materiale di propagazione, del settore fitosanitario e  dei
          fertilizzanti;   registri   di   varieta'  vegetali,  libri
          genealogici del bestiame e libri nazionali  dei  boschi  da
          seme;  salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e
          animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione  delle
          risorse  ittiche  marine di interesse nazionale; impiego di
          bioteonologie innovative nel settore agroalimentare; specie
          cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della  legge
          11  febbraio  1992,  n. 157 grandi reti infrastrutturali di
          irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui  alla
          legge  8  novembre 1986. n. 752, e al decreto legislativo 3
          aprile  1993,  n.  96,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni.
            3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di
          sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli
          organismi  nazionali di certificazione; spettano, altresi',
          i compiti  relativi:  agli  accordi  interprofessionali  di
          dimensione  nazionale;  alla  dichiarazione  di eccezionali
          avversita'  atmosferiche;  alla  prevenzione  e repressione
          delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
          agroalimentari   e   ad   uso   agrario;   alla   raccolta,
          elaborazione  e diffusione di dati e informazioni a livello
          nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e
          del rispetto degli obblighi comunitari.
            4.  Il  Ministero  si  articola  in  non  piu'   di   tre
          dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo
          conto  del  principio  della rotazione degli incarichi. Con
          regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   introdotto
          dall'articolo  13,  comma  1, della legge 15 marzo 1997, n.
          59, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  si  provvede alla riorganizzazione degli
          uffici,  anche  al  fine  di  assicurare  la  tutela  degli
          interessi  italiani  in  sede comunitaria e internazionale,
          nonche'  alla  razionalizzazione  degli  organi  collegiali
          esistenti,  anche  mediante  soppressione.  accorpamento  e
          riduzione degli stessi e del numero dei componenti".
            - Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge 18
          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 462 del 1986:
            "Art.  10.  -  1.  Presso il Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste  e'  istituito   un   Ispettorato   centrale
          repressione  frodi  per l'esercizio delle funzioni inerenti
          alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle  sostanze di uso agrario o forestale, ai controllo di
          qualita' alle frontiere ed, in  genere,  al  controllo  nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
            2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente  in
          uffici    a    livello    interregionale,    regionale   ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.
            3. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
          della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
          allegata  tabella A, e' determinato il numero degli addetti
          all'Ispettorato centrale  ed  agli  uffici  interregionali,
          regionali  ed interprovinciali, con la specificazione delle
          relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi  e
          le   circoscrizioni  territoriali  degli  anzidetti  uffici
          periferici.
            4. Per l'esercizio delle funzioni previste  dal  presente
          decreto,  il  personale  di  cui  ai  prospetti  A,  B  e C
          dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di  Stato
          che  lo  abilita  a  fermare  i veicoli di ogni specie. Con
          decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  da
          emanarsi  di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
          stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
            5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di
          cui al comma 4 e' applicata la sanzione  amministrativa  da
          L. 300.000 a L. 1.000.000.