Art. 24. 
 
  1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a  seguito  di  un
corso di formazione specifica in medicina generale  della  durata  di
due anni ed  e'  riservato  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,
abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori di  diploma
di  specializzazione  di  cui  all'articolo  20,  o  di  diploma   in
formazione specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca. 
  2. Il corso, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con
obbligo  della  frequenza  alle  attivita'  didattiche   pratiche   e
teoriche. Il corso si conclude con  il  rilascio  di  un  diploma  di
formazione in medicina generale da parte degli assessorati  regionali
alla  sanita',  conforme  al  modello  predisposto  con  decreto  del
Ministro della sanita'. 
  3. Per la durata della  formazione  a  tempo  pieno  al  medico  e'
inibito  l'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   ed   ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale
o enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso  non
comporta l'instaurazione  di  un  rapporto  di  dipendenza  o  lavoro
convenzionale ne' con il Servizio  sanitario  nazionale,  ne'  con  i
medici tutori. 
  4. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma l, ove  sussista  un
rapporto di pubblico impiego, e' collocato,  compatibilmente  con  le
esigenze di servizio,  in  posizione  di  aspettativa  senza  assegni
secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il  periodo
di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e  del
trattamento di quiescenza e di previdenza. 
  5.  Gli  impedimenti  temporanei  superiori  ai   quaranta   giorni
lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e  malattia,
sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera  sua
durata non e' ridotta a causa  delle  suddette  sospensioni.  Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela della  gravidanza  di  cui
alla legge 30 dicembre 1971, n.  1204,  e  successive  modificazioni,
nonche' quelle sull'adempimento del servizio  militare  di  cui  alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. 
  6. Non determinano interruzione  della  formazione,  e  non  devono
essere recuperate, le assenze per motivi  personali,  preventivamente
autorizzate salvo causa di forza maggiore, che  non  superino  trenta
giorni complessivi nell'anno di formazione  e  non  pregiudichino  il
raggiungimento degli obiettivi formativi. In  tali  casi  non  vi  e'
sospensione della borsa di studio.