Art. 25. 1. Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanita' entro il 3l ottobre di ogni anno l'entita' del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, anche sulla base delle previsioni relative all'assegnazione di zone carenti di assistenza primaria. 2. Il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale e' emanato con decreto del Ministro della sanita', entro il 28 febbraio di ogni anno. 3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma. 4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami". Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma. 5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.