Art. 25.

  1.  Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della
sanita'  entro  il  3l ottobre di ogni anno l'entita' del contingente
numerico  da  ammettere  annualmente ai corsi, anche sulla base delle
previsioni  relative  all'assegnazione  di zone carenti di assistenza
primaria.
  2.  Il  bando  di  concorso  per  l'ammissione al corso biennale di
formazione  specifica in medicina generale e' emanato con decreto del
Ministro della sanita', entro il 28 febbraio di ogni anno.
  3.  Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti
a  risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto
il  territorio nazionale, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal
Ministero  della  sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma.
  4.  Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione
ai  candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo
di  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  4  serie speciale - "Concorsi ed esami". Del luogo della
prova  scritta  e  dell'ora  di  convocazione  dei  candidati, e data
comunicazione  a  mezzo  avviso  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della  regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini
provinciali  dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o
della provincia autonoma.
  5.  Nel  caso  di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati  a  ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero
massimo  di  250 candidati per commissione, in base alla localita' di
residenza  ovvero  in  ordine  alfabetico  ovvero  in  base  ad altro
criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.