Art. 26

  1.  Il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale si
articola  in  attivita'  didattiche  pratiche  e attivita' didattiche
teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 3.000
ore,  di  cui  2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento
ed  i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione
della  formazione  vengono  definiti  con  decreto del Ministro della
sanita',  sentita  la  Federazione  nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri.
  2. Il corso prevede:
   a)  un  periodo  di  formazione  in medicina clinica e medicina di
laboratorio,  articolato  in  almeno  cinque  mesi  effettuato presso
strutture  ospedaliere,  pubbliche  o  equiparate, individuate a tale
scopo  dalla  regione,  nonche' in centri di cure primarie quali day-
hospital  e  ambulatori  delle  aziende  unita' sanitarie locali, con
attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione.
Il  periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di
partecipazione  a  seminari  su  argomenti  di  metodologia  clinica,
neurologia  e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina
di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
   b)  un  periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in
almeno  due mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla
lettera  a),  comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di
partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale,
chirurgia d'urgenza;
   c)  un  periodo  di formazione nei dipartimenti materno-infantili,
articolato  in  almeno  due  mesi,  effettuato sempre nelle strutture
indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti:
attivita'  clinica  guidata ed attivita' di partecipazione a seminari
di   pediatria   generale,   terapia   pediatrica,   neuropsichiatria
infantile, pediatria preventiva;
   d)  un  periodo  di formazione, articolato in sei mesi, effettuato
presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato
con  il  servizio  sanitario nazionale, comprendente attivita' medica
guidata   ambulatoriale   e   domiciliare;  ovvero  qualora  non  sia
reperibile  un  numero  adeguato  di  medici  convenzionati  all'uopo
disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche
in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
   e)  un  periodo  di formazione, articolata in almeno quattro mesi,
effettuato  presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul
territorio  con il coordinamento del responsabile delle unita' opera-
tive,   comprendente  attivita'  pratica  guidata  presso  distretti,
consultori,  ambulatori  e  laboratori, attivita' di partecipazione a
seminari  in  medicina  preventiva,  igiene  ambientale, medicina del
lavoro ed igiene e profilassi;
   f)  un  periodo  di  formazione  in  ostetricia e ginecologia, con
attivita'  clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari,
articolato  in almeno un mese effettuato presso le strutture indicate
alla lettera a).
  3.  Le  strutture  ospedaliere  e  le  strutture  distrettuali ed i
dipartimenti  ove  si  svolge  la  formazione  di cui al comma 2 sono
quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della sanita',
su proposta delle regioni o province autonome.
  4.  Le  attivita'  pratiche  sono  costituite  da periodi svolti in
pronto  soccorso,  ambulatori,  day-hospital,  oltre  che  presso gli
ambulatori  di  medici  di medicina generale accreditati ai sensi del
comma  3  e  caratterizzati  didatticamente  da  un'attivita' clinica
guidata.
  5.  Il  corso inizia obbligatoriamente il 1 novembre e si conclude,
compreso  lo  svolgimento  dell'esame finale, entro il 31 ottobre del
biennio  successivo.  La formazione non puo' concludersi prima del 30
settembre del secondo anno.