Art. 26 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. 2. Il corso prevede: a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno cinque mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day- hospital e ambulatori delle aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione. Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica; b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno due mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza; c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno due mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; d) un periodo di formazione, articolato in sei mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a); e) un periodo di formazione, articolata in almeno quattro mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' opera- tive, comprendente attivita' pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi; f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in almeno un mese effettuato presso le strutture indicate alla lettera a). 3. Le strutture ospedaliere e le strutture distrettuali ed i dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al comma 2 sono quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della sanita', su proposta delle regioni o province autonome. 4. Le attivita' pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati ai sensi del comma 3 e caratterizzati didatticamente da un'attivita' clinica guidata. 5. Il corso inizia obbligatoriamente il 1 novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 31 ottobre del biennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del secondo anno.