Art. 27

  1.  La  formazione  specifica  in  medicina  generale  comporta  la
partecipazione  personale del candidato all'attivita' professionale e
l'assunzione  delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le
attivita'  teoriche  sono articolate in attivita' seminariali, studio
guidato  proposto  dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto
dai  coordinatori  delle attivita' seminariali, sessioni di confronto
con  i  tutori  e  sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i
tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attivita'
teoriche  e  quello  delle attivita' pratiche si integrano tra loro a
livello  di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione
concreta.
  2. Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 26, comma 3,
la  funzione  tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica
deve  essere  affidata  a dirigenti medici del personale del Servizio
sanitario  nazionale  o posizione corrispondente qualora si tratti di
docente  universitario  con funzioni assistenziali, in accordo con il
responsabile della unita' operativa.
  3. I tutori di cui all'articolo 26 sono medici di medicina generale
convenzionati  con  il servizio sanitario nazionale con un'anzianita'
di  almeno  dieci  anni  di  attivita'  convenzionale con il servizio
sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di
assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e
operare   in   uno   studio   professionale   accreditato   ai  sensi
dell'articolo  26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente
o  di  coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale
all'uopo istituito.
  4.  I  medici  tutori  di  cui  al  comma  3  durante il periodo di
formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di
formazione.  Al  termine  di  ciascuna fase del percorso formativo il
coordinatore  delle attivita' pratiche esprime, sulla base di giudizi
analitici  e  motivati  espressi  dai  singoli  tutori,  un  giudizio
complessivo   sul   profitto   del  partecipante  al  corso.  Analoga
certificazione   e'   rilasciata  dal  coordinatore  delle  attivita'
teoriche.
  5.  L'accesso  alle  varie  fasi  in  cui il corso e' articolato e'
subordinato  al  superamento  con esito positivo della fase svolta in
precedenza.  Qualora  il partecipante alla formazione, a giudizio del
medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un
idoneo  apprendimento  nel  singolo  periodo  formativo, e' ammesso a
frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
  6.  Qualora il partecipapte alla formazione, sulla base dei giudizi
formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative,
non  abbia  raggiunto  gli  obiettivi  previsti  per  una parte di un
determinato   periodo   di  apprendimento  puo'  recuperare,  ove  ne
sussistano   le   condizioni,   nello  stesso  biennio  le  attivita'
finalizzate  al  raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi
mancati.  Qualora  il  partecipante  alla  formazione, sulla base dei
giudizi  formulati  dai  singoli medici preposti alle varie attivita'
formative,  non  abbia  conseguito  un  idoneo  apprendimento per gli
obiettivi  di  un  intero  periodo  di  apprendimento,  e'  ammesso a
frequentare  nuovamente  il  periodo  stesso  per  una sola volta nel
biennio  successivo.  Il  giudizio non favorevole formulato a seguito
della   nuova   ammissione   comporta   l'immediata   esclusione  del
partecipante dalla frequenza del corso.
  7.  L'esame di cui al comma 5 e' sostenuto davanti alla commissione
di cui all'articolo 29, comma 3.